In tema di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’articolo 18, primo comma, lett. l), del Decreto legislativo n. 81/2008, che obbliga il datore di lavoro alla formazione e addestramento sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36 e 37 dello stesso decreto, non rientra tra le disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo articolo 55, è presidiata da sanzione penale.
Detta specifica enunciazione, infatti, si risolve in una disposizione avente la finalità di indurre e stimolare nel destinatario un determinato comportamento virtuoso senza, tuttavia, che la sua violazione assurga al rango di illecito penale.
E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 28577 depositata il 6 luglio 2015 e con cui è stata ribaltata una decisione di condanna penale per violazione della citata disposizione.
Secondo la Suprema corte, “non essendo disposta per la violazione del precetto in questione alcuna sanzione penale, esso non è previsto dalla legge come reato, dovendosi intendere per tali solo quei comportamenti per i quali l’ordinamento prevede, sia pure in via meramente astratta e in taluni casi condizionata, la irrogazione della sanzione penale”.
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