L’interconnessione successiva su beni che fruiscono del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, Industria 4.0, non ostacola l’accesso all’iperammortamento.
L’Amministrazione finanziaria fornisce precisazioni - con risposta n. 394 dell’8 giugno 2021 - sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali (Industria 4.0).
Una società che noleggia carrelli elevatori ai propri clienti ha intenzione di installare sui macchinari utilizzati da questi un particolare apparecchio con il relativo software, che consentirebbe l'interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i propri sistemi gestionali aziendali.
Si chiede se l’interconnessione con il carrello deve avvenire entro una determinata data a partire dalla data di acquisto del carrello per poter fruire delle agevolazioni Industria 4.0 e se è possibile applicare l'iperammortamento o il credito di imposta 4.0 anche al costo dei carrelli acquistati dal 2017 in poi.
Viene in via preliminare ricordato che le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, ossia le caratteristiche richieste dal paradigma 4.0 devono essere presenti nei beni prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).
Entrando nel merito della questione, viene menzionata la circolare MISE/Entrate n. 4 del 30 marzo 2017 che ha chiarito come, con riferimento al momento di effettuazione dell'investimento rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Inoltre, la fruizione dell'iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene; dunque, solo da quando questo entra in funzione è possibile iniziare ad avvalersi dell'iperammortamento, a patto che nello stesso periodo d'imposta vi sia l'interconnessione del bene.
Qualora l'interconnessione sia successiva rispetto al periodo di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iperammortamento inizierà solo da tale successivo periodo.
In sostanza, in presenza di un ritardo nell'interconnessione non sussiste un impedimento alla completa fruizione dell'iperammortamento, verificandosi solo un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a fruire del beneficio.
E’ infatti ammissibile che la causa dell’interconnessione tardiva dipenda dalla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene.
Diversamente, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni non può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni stessi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.
Mai, quindi, è consentito l’accesso ai benefici Industria 4.0 se i beni, al loro primo utilizzo, non sono dotati delle caratteristiche richieste, ma si rende necessario un intervento modificativo successivo atto a conferire agli stessi dette caratteristiche.
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