In più occasioni si è avuto modo di sottolineare il ridimensionamento della portata delle agevolazioni contributive previste per il 2024.
Per uno dei principali incentivi strutturali vigenti, il cd. incentivo donne svantaggiate, lo sconto contributivo fruibile relativamente agli eventi agevolativi 2024 si è dimezzato passando dalla misura del 100% al 50%.
Ma cosa succede per i contratti di lavoro a termine instaurati nel 2023 e scadenti nel 2024? E cosa avviene per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato?
La soluzione all’interrogativo è, come sempre, rinvenibile nelle norme che regolano le diverse misure agevolative e nelle istruzioni fornite dall'INPS.
L’incentivo donne svantaggiate di cui alla legge Fornero (articolo 4, commi da 9 a 11, Legge n. 92/2012) spetta ai datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, inclusi i datori di lavoro agricolo, per:
L'incentivo è riconosciuto solo se gli eventi agevolati interessano lavoratrici rientranti nel novero delle cd. donne svantaggiate.
Possono beneficiare dell’incentivo donne svantaggiate anche Enti pubblici economici, Iacp trasformati in enti pubblici economici da leggi regionali, enti privatizzati trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex Ipab, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici.
Non sono invece agevolabili i rapporti di lavoro domestico, intermittente e i rapporti di apprendistato.
NOTA BENE: Sono escluse dall’esonero totale anche le imprese operanti nel settore finanziario e le imprese soggette a sanzioni UE.
Per gli eventi agevolati sopra descritti è riconosciuta, a regime, una riduzione del 50% dei contributi effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro nonché dei premi e contributi dovuti all’INAIL e senza massimali di agevolazione.
Esclusivamente, per il biennio 2021-2022 e per il 2023, l’incentivo donne svantaggiate è stato accordato nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi INAIL ed entro un tetto massimo (6.000 euro annui per il biennio 2021-2022, 8.000 euro annui per il 2023) e su preventiva autorizzazione UE.
In tutti i casi, la concessione dell’incentivo è subordinata alla sussistenza di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Veniamo ora al quesito di partenza. Quale agevolazione contributiva compete al datore di lavoro privato per un contratto a termine stipulato nel 2023 e vigente nel 2024? L'esonero totale o lo sgravio al 50%?
In virtù delle norme e delle istruzioni operative emanate è possibile affermare che:
Le stesse regole possono ritenersi applicabili al caso in cui il datore di lavoro privato abbia trasformato un contratto a termine, agevolato e non agevolato, in contratto a tempo indeterminato.
Alla trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel corso del 2023 si applica l’esonero contributivo al 100% e alla trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel 2024 si applicherà l’esonero contributivo al 50%, nei limiti di 18 mesi complessivi a decorrere dalla data di trasformazione o dalla data di assunzione.
In buona sostanza, a determinare l’agevolazione applicabile è la collocazione temporale dell’evento incentivato.
Ovviamente si dovrà via via verificare la sussistenza delle condizioni generali e specifiche legittimanti l’esonero.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".