Fra i compiti dell’INAIL c’è quello di garantire il diritto degli assicurati a tutte le cure necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica anche al fine del reinserimento socio lavorativo.
A tal proposito, l’Istituto rimborsa specialità farmaceutiche limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Stante quanto sopra, con circolare n. 9 del 17 marzo 2016, l’INAIL, alla luce degli approfondimenti effettuati sulla base della più recente letteratura scientifica nonché delle proposte pervenute dalle Direzioni regionali, ha fornito un nuovo e più esteso elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili che annulla e sostituisce quello di cui alla circolare n. 30/2014.
Le nuove disposizioni si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012, a oggi in istruttoria o pervenute a far data dal 17 marzo 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".