L’occasione è fornita da un recente comunicato stampa con cui l’INPS torna ad affrontare un tema alquanto dibattuto e sentito.
Si tratta della cumulabilità/incumulabilità dei redditi di lavoro con la pensione.
Le ultime novità della legge di Bilancio 2024 hanno ulteriormente ridotto i casi in cui è consentito al pensionato di reimpiegarsi o avviare un’attività autonoma.
Partendo dai contenuti del comunicato in parola, forniamo nell’approfondimento che segue la mappa dei casi di cumulabilità (piena o parziale) e di incumulabilità della pensione con il reddito derivante da nuova attività lavorativa.
Con il comunicato stampa del 30 gennaio 2024 l’INPS ha ricordato che le pensioni quota 100, quota 102 e le pensioni anticipate flessibili (vale a dire Quota 103) non sono cumulabili con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia.
A tale regola generale fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.
Ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, evidenzia l'INPS, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia-
L’INPS informa il neo pensionato del regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione.
I pensionati con quota 100, quota 102 o quota 103, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, devono dichiarare all'INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
Il mancato rispetto del regime di non cumulabilità comporta la sospensione della pensione e il recupero degli assegni indebitamente percepiti.
Dal 2009 vige il principio generale di cumulabilità del reddito da pensione con i redditi dal lavoro, dipendente e autonomo.
La normativa vigente però prevede specifici casi di incumulabilità.
Nella tabella che segue si fornisce la mappa delle regole applicate per le principali tipologie di pensione, dirette e no.
Pensione |
Cumulabilità/Incumulabilità con redditi di lavoro dipendente o autonomo (*) |
Note |
Pensione di vecchiaia |
Cumulabilità totale |
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Pensione anticipata (ex pensione di anzianità) |
Cumulabilità totale |
Fatta eccezione per le pensioni dei lavoratori precoci, per pensione quota 100, pensione quota 102 e pensione quota 103 |
Pensione anticipata lavoratori precoci |
Incumulabilità totale dalla data di decorrenza e per la durata del periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori. |
Nel caso in cui il pensionato percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo. |
Pensione anticipata Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile Quota 103 |
Cumulabilità solo con redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione. |
Ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, fatti salvi i redditi tassativamente ritenuti irrilevanti (cfr circolari n. 11 del 29 gennaio 2019, n. 117 del 9 agosto 2019 e n. 27 del 10 marzo 2023), anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’assegno pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte. I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale ovvero dello svolgimento di attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui |
Assegno ordinario di invalidità |
L'assegno è cumulabile se il reddito non supera 4 volte il trattamento minimo INPS annualmente rivalutato. Prima riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro (legge 8 agosto 1995, n. 335) Se il reddito di lavoro è di importo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, l’assegno ordinario di invalidità è ridotto del 25% e del 50% se il suo importo è oltre 5 volte il trattamento minimo. Seconda riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro Se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi (computando anche i periodi riconosciuti a supplemento) e se l'importo dell'assegno ridotto per applicazione della legge 335/1995 resta comunque superiore al trattamento minimo, sull’eventuale parte della prestazione eccedente si applica una trattenuta pari: - al 50% della quota che eccede il minimo, se il reddito percepito è di lavoro dipendente; - al 30% della quota che eccede il minimo, se il reddito percepito è di lavoro autonomo. |
In caso di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia la pensione diventa cumulabile con i redditi da lavoro. |
Pensione ordinaria di inabilità |
Incompatibile con qualsiasi attività lavorativa |
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APE sociale |
Dal 1° gennaio 2024 è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui |
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(*) Per il biennio 2023-2024, il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico (articolo 1, commi 344 e 349, legge di Bilancio 2023 e circolare INPS n. 102 del 12 dicembre 2023).
La trattenuta per redditi di lavoro, ove prevista, deve essere operata sulla retribuzione dal datore di lavoro al quale il lavoratore dipendente deve dichiarare la propria qualità di pensionato.
A sua volta il datore di lavoro è tenuto a versare l’importo del trattenuto all'ente previdenziale che eroga la pensione.
Per i lavoratori autonomi la trattenuta è effettuata dall’INPS.
La trattenuta è:
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