Impugnazione del licenziamento: termine dei 60 gg sospeso se si deposita l’istanza di conciliazione

Pubblicato il 03 dicembre 2010 La Ctp di Potenza, riguardo ad un caso di licenziamento e di impugnazione tardiva del lavoratore, ha decretato che la decadenza dal diritto di impugnazione non scatta se il lavoratore – pur avendo agito in ritardo – ha tempestivamente depositato l’istanza di procedura obbligatoria di conciliazione. Cosa importante è che nel termine dei 60 giorni previsti per l’impugnazione del provvedimento di licenziamento, il lavoratore si sia attivato per avviare la richiesta alla commissione di conciliazione, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 410 del Codice di procedura civile.

Il datore di lavoro, non soddisfatto della decisione presa in sede di appello, ha fatto ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la precedente decisione, ribadendo che non è necessario che l’atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del datore di lavoro nel predetto termine dei 60 giorni per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare. Il termine, infatti, si sospende dal momento in cui viene avviata la procedura obbligatoria di conciliazione.
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