Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 il Decreto 7 settembre 2021, recante l’adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale.
Le linee guida, in particolare, individuano il quadro generale in materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività delle imprese sociali così come definite dal D.Lgs. n. 112/2017, recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Il tema del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività aveva già trovato spazio all'interno della previgente disciplina in materia di impresa sociale, rinveniente nel D.Lgs. n. 155/2006, e, in particolare, all'art. 12, il quale conteneva la definizione di coinvolgimento, rimandando ai regolamenti aziendali o agli atti costitutivi delle imprese sociali la disciplina delle relative forme.
L'art. 11 del citato decreto legislativo ha rivisitato la previgente disciplina in materia, aumentando il livello minimo di coinvolgimento dei lavoratori e degli stakeholders, in coerenza con la logica partecipativa sottostante alla governance dell'impresa sociale, che, anche a livello europeo, viene considerata una delle principali caratteristiche distintive delle organizzazioni dell'economia sociale.
La disposizione sopra citata contiene la definizione di coinvolgimento, da intendersi quale “meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi”.
Le imprese sociali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 devono prevedere forme di coinvolgimento che si esplicitino nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale, di informazioni:
L'informazione avviene secondo modalità che, per tempistica e contenuto, nonché nel rispetto del criterio di proporzionalità, risultino appropriate alle finalità di cui al citato art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, in modo da permettere ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali, nonché eventualmente alle rappresentanze degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività, di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite.
Le informazioni devono essere rese disponibili oltre che presso la sede legale dell'impresa, anche attraverso strumenti telematici e informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato, come ad esempio il sito internet dell'impresa o una newsletter informativa periodica rivolta agli appartenenti alle varie categorie o ai loro rappresentanti. Tra le informazioni da rendere disponibili devono essere ricomprese le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'organismo di controllo, nonché gli esiti dell'attività di vigilanza.
Il contenuto minimo delle informazioni potrà essere opportunamente differenziato sulla base delle caratteristiche e degli interessi dei gruppi di riferimento delle rappresentanze destinatarie. In particolare, le rappresentanze dei lavoratori riceveranno specifiche informazioni relativamente alle condizioni di lavoro – ivi comprese quelle in materia di salute e sicurezza - al welfare aziendale, alla qualità della vita in azienda, ai programmi e alle iniziative per garantire il superamento delle disuguaglianze di genere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il miglioramento e il benessere organizzativo.
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