Impresa agricola, per il fallimento è necessaria l'attività commerciale

Pubblicato il 02 settembre 2015

Non può essere dichiarata fallita un'impresa agricola che ha cessato la sua attività e che non svolge altra attività imprenditoriale.

La precisazione è resa dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con la sentenza n. 17397 depositata il 1° settembre 2015.

La Corte respinge il ricorso della procedura avverso la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento di un'impresa agricola costituita sotto forma di Srl, pronunciata dalla Corte di Appello, dato che il ricorso si fondava impropriamente sul presupposto che la società fosse qualificata come Srl, senza tuttavia tener conto dell'attività da essa effettivamente svolta.

La dichiarazione di fallibilità

I Supremi giudici ribadiscono che per la fallibilità è necessario che il debitore sia un imprenditore commerciale. Infatti, le società costituite nella forma del Codice civile e che hanno per oggetto un’attività commerciale sono assoggettate a fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di un'attività commerciale, dal momento che esse acquistano la qualifica di imprenditore commerciale dalla loro costituzione e non dall'inizio concreto dell'attività, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale.

Nel caso di specie, la Srl aveva per oggetto l'esercizio di un'impresa agricola e non di un'impresa commerciale, pertanto la sua assoggettabilità a fallimento non può essere ricollegata al suo oggetto sociale.

Di qui la conclusione della Suprema Corte, che ribadisce che non può essere dichiarata fallita una società avente per oggetto l'attività agricola che, una volta dismessa la propria attività, non svolge altra attività commerciale, non potendo ricondursi in tale ambito né l'affitto d'azienda, né la prestazione non professionale di garanzie.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Braccianti agricoli, trascinamento di giornate: adempimenti entro il 24 febbraio 2025

06/02/2025

Sgravio contributivo lavoratrici madri: ok anche per lavoratrici intermittenti

06/02/2025

Nuova chance per l’assegnazione agevolata nel 2025

06/02/2025

Investimenti sostenibili 4.0, agevolate PMI del Sud

06/02/2025

Riduzione IRPEF e rottamazione: risposte di Leo

06/02/2025

Contraddittorio preventivo e sospensione feriale: chiarimenti su termini e applicabilità

06/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy