Non può essere dichiarata fallita un'impresa agricola che ha cessato la sua attività e che non svolge altra attività imprenditoriale.
La precisazione è resa dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con la sentenza n. 17397 depositata il 1° settembre 2015.
La Corte respinge il ricorso della procedura avverso la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento di un'impresa agricola costituita sotto forma di Srl, pronunciata dalla Corte di Appello, dato che il ricorso si fondava impropriamente sul presupposto che la società fosse qualificata come Srl, senza tuttavia tener conto dell'attività da essa effettivamente svolta.
I Supremi giudici ribadiscono che per la fallibilità è necessario che il debitore sia un imprenditore commerciale. Infatti, le società costituite nella forma del Codice civile e che hanno per oggetto un’attività commerciale sono assoggettate a fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di un'attività commerciale, dal momento che esse acquistano la qualifica di imprenditore commerciale dalla loro costituzione e non dall'inizio concreto dell'attività, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale.
Nel caso di specie, la Srl aveva per oggetto l'esercizio di un'impresa agricola e non di un'impresa commerciale, pertanto la sua assoggettabilità a fallimento non può essere ricollegata al suo oggetto sociale.
Di qui la conclusione della Suprema Corte, che ribadisce che non può essere dichiarata fallita una società avente per oggetto l'attività agricola che, una volta dismessa la propria attività, non svolge altra attività commerciale, non potendo ricondursi in tale ambito né l'affitto d'azienda, né la prestazione non professionale di garanzie.
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