Imposta di bollo su e-fatture: riduzione delle sanzioni e ravvedimento

Pubblicato il 11 dicembre 2020

Le irregolarità relative al pagamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche sono oggetto di precisazioni da parte delle Entrate, rese con consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020.

In materia va rilevato che il Ministero delle Finanze non ha ancora provveduto ad emanare il decreto di attuazione dell’art. 12 novies, comma 1, DL n. 34/2019, che dovrà occuparsi anche delle procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e dell'irrogazione delle sanzioni.

Omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo: sanzione applicabile

Si chiede al Fisco di chiarire se, in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, la sanzione applicabile è in funzione del tipo di fattura, cartacea o elettronica, in relazione alla quale è commessa la violazione.

Si ricorda che è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria. L'imposta non è dovuta quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47).

Con riguardo alle fatture elettroniche, il versamento deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Quando il pagamento non è effettuato mediante contrassegno, il riferimento per la sanzione applicabile è l'articolo 13 del Dlgs. n. 471 del 1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Se il versamento avviene con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

L’Agenzia precisa che la sanzione, ex articolo 13, Dlgs. n. 471 del 1997, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa:

- è comunicata dall'Agenzia delle entrate, insieme all'eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, ed agli interessi;

- è ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non si procede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di trenta giorni, si andrà incontro all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo.

Riduzione delle sanzioni

Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI, si precisa che la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, è uguale:

Omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo: ravvedimento possibile

L’Agenzia afferma la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento alle sanzioni in argomento, in base alle riduzioni sopra esplicitate.

Il ravvedimento è inibito nel momento in cui l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente la constatazione della violazione, l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare.

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