Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo ha introdotto lo stop all'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, e la sospensione delle medesime, se avviate precedentemente alla data del 23 febbraio 2020. Allo stesso modo, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma e i sessanta giorni successivi, sono preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, comminati ai sensi dell'art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604. Dall'alveo della disciplina resta escluso il personale dirigente.
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