L'IRAP non si applica automaticamente in presenza di una struttura organizzata. Per determinare l'applicabilità dell'IRAP è infatti necessario che tale struttura sia autonoma, ossia gestita direttamente dal professionista non solo dal punto di vista operativo, ma anche organizzativo.
In altre parole, se il professionista svolge la sua attività all'interno di una struttura organizzata da altri, come una società, e non ha un controllo autonomo su tale struttura, i compensi percepiti per il lavoro svolto in questo contesto non sono soggetti ad IRAP.
Difatti, il presupposto impositivo ai fini IRAP, ossia l'autonoma organizzazione, manca quando la struttura non è riconducibile al lavoratore autonomo dal punto di vista della gestione e del controllo.
Il principio è stato enunciato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 27154 del 21 ottobre 2024, pronunciata con riguardo all'ambito di applicazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per i professionisti che esercitano la propria attività all'interno di una società, della quale possono essere soci o dipendenti.
L'interpretazione resa dalla Suprema corte si basa su un principio giurisprudenziale consolidato che distingue tra la semplice partecipazione ad una struttura organizzata da altri e l'effettiva gestione autonoma della stessa.
Nella vicenda all'attenzione della Cassazione, il consulente di una società di revisione aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2013.
Nell'istanza, il contribuente aveva dedotto di aver svolto, nell'anno in questione, la propria attività professionale nell'ambito della più ampia struttura organizzativa costituita da una società di revisione, di cui era socio.
La detta società era il suo unico committente e, pertanto, tutto il reddito professionale da lui dichiarato proveniva dall'attività espletata in tale contesto.
Nell'espletamento degli incarichi che gli venivano assegnati, il consulente svolgeva attività in assenza di una propria organizzazione.
Per questo motivo riteneva che non sussistesse il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 446/1997.
Sulla sua istanza si era formato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione cosicché il contribuente aveva promosso ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, ivi rigettato.
Anche la Commissione tributaria regionale, successivamente adita, aveva ritenuto infondate le ragioni del contribuente, il quale si era quindi rivolto alla Corte di cassazione.
Secondo il consulente, la CTR aveva erroneamente attribuito rilievo, ai fini della verifica del requisito dell'autonoma organizzazione, non tanto alle dotazioni di personale e capitale a lui facenti capo, bensì al personale ed alle strutture organizzative riferibili alla società.
A parere della sua difesa, inoltre, era erroneo che la CTR avesse ritenuto assoggettabile ad IRAP la sua attività, in quanto il compenso era deducibile, per la società, ai fini IRAP.
Andava considerato, infatti, che l'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 446/1997 esplicitamente consentiva la deduzione dei costi per lavoro autonomo, nonostante il fatto che qualsiasi provento di lavoro autonomo ottenuto senza autonoma organizzazione non fosse soggetto ad IRAP.
La Sezione tributaria della Cassazione ha giudicato i rilievi fondati.
In primo luogo, gli Ermellini hanno richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite civili (Cass. n. 9451/2016), secondo la quale il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente:
Affinché, quindi, un lavoratore autonomo sia assoggettabile ad IRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in una autonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare di questa organizzazione, e ne sia dunque responsabile.
Nel caso in esame, era incontroverso che il contribuente, anche se era lavoratore autonomo, non occupasse alcun collaboratore alle proprie dipendenze.
Quanto ai beni strumentali, inoltre, il consulente non disponeva di una propria organizzazione, essendo invece stabilmente inserito in un'organizzazione che faceva capo alla società di revisione, che ne era l'unica responsabile.
Andava escluso, in definitiva, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
In tale contesto, la deducibilità dalla base imponibile IRAP di qualsiasi addebito proveniente da altri lavoratori autonomi non rappresentava un'anomalia, essendo perfettamente connaturale alla natura indiretta dell'imposta.
Da qui l'accoglimento del ricorso del contribuente con l'affermazione del seguente principio di diritto:
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione della Corte di Cassazione |
---|---|---|
Il consulente di una società di revisione ha presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2013. Il contribuente sosteneva di non disporre di una propria organizzazione autonoma e che il reddito percepito proveniva interamente dalla società di cui era socio. | Se il professionista, svolgendo attività all'interno di una struttura organizzata da altri (società di revisione di cui è socio), fosse soggetto all'IRAP o meno. Il punto centrale è l'esistenza di una 'autonoma organizzazione' ai fini IRAP. | La Corte ha escluso il presupposto dell'autonoma organizzazione, stabilendo che i compensi percepiti non sono soggetti ad IRAP poiché il professionista non aveva una propria struttura organizzativa autonoma, ma era inserito in una organizzazione riferibile alla società. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".