Con la risposta n. 407 del 24 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (cd. “carried interest”).
Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che la totale assenza di componente variabile nella remunerazione dei manager del fondo implica che il “carried interest” ad essi spettante si qualifichi come reddito di lavoro dipendente e non come rendita finanziaria.
Il “carried interest” è quella particolare remunerazione che spetta ad amministratori e dipendenti del fondo a fronte del loro coinvestimento con gli altri sottoscrittori. In presenza, quindi, di un allineamento di interessi fra le due categorie, anche i manager avranno diritto a percepire redditi di capitale e diversi (capital gain) rivenienti dalle partecipazioni detenute che sono tassati al 26%. Se, invece, tali redditi si configurassero come parte della retribuzione, subiranno una tassazione in base all’aliquota marginale, tipicamente il 43% in presenza di redditi elevati.
Tale prassi del mercato finanziario è disciplinata fiscalmente dall’art. 60 del D.L. n. 50/2017, in base al quale il “carried interest” si considera reddito di capitale o diverso se:
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui le condizioni previste dalla norma non siano soddisfatte bisogna procedere a un’analisi caso per caso volta a verificare la natura del provento, al fine di stabilire se esso sia effettivamente collegato all’assunzione del rischio derivante dall’investimento, o se viceversa rappresenti un compenso per l’attività lavorativa prestata.
In particolare, l’assenza, come nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, del primo dei requisiti su elencati, richiede una disamina delle clausole statutarie e dei documenti presentati volta a valutare se i proventi percepiti rappresentino una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio (reddito di capitale o diverso) o se costituiscano, invece, una sorta di incentivo riconosciuto al management a fronte dell’attività lavorativa prestata.
Un criterio di valutazione utilizzabile al fine di individuare la natura dei proventi in argomento, è l’idoneità dell’investimento, in termini di ammontare, a garantire quell’allineamento degli interessi e dei rischi dei manager e degli altri investitori che consente di attribuire alle distribuzioni natura finanziaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".