L’Agenzia delle entrate si occupa del criterio per la qualificazione delle società tra holding industriali o tra società di partecipazione finanziaria. Il riferimento è all’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni: in ogni caso, sono rilevanti i dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso.
Con risposta n. 40 del 13 gennaio 2021, l’Amministrazione finanziaria tratta del criterio per l’identificazione delle società di partecipazione non finanziaria, richiamando l’art. 162-bis, del Tuir, derivante dal recepimento delle direttive "ATAD" (Anti Tax Avoidance Directive).
Questo definisce intermediari finanziari, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap:
L’avere l’una o l’altra veste dipende dalla composizione del totale dell'attivo patrimoniale.
Rientrano tra le società di partecipazione finanziaria gli enti per cui l’ammontare complessivo delle partecipazioni in intermediari finanziari e degli elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, risulta superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
Diversamente, risulta prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, quando l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.
In tutti e due i casi il riferimento è ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso che, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è quello dell'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.
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