Con approfondimento del 27 luglio 2021 la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fornisce le istruzioni operative sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, cd. Green pass.
Il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, ha aggiunto all'articolato del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) l'art. 9-bis che, a decorrere dal 6 agosto 2021, rende obbligatoria l'esibizione del Green pass per l'accesso a determinati servizi e attività.
L'applicazione della norma comporterà non pochi problemi applicativi. Come evidenzia Rosario De Luca, Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nella prefazione all'approfondimento, "certamente, discutibile è la situazione che si realizzerà nei ristoranti e nei pubblici esercizi dove alla porta di ingresso sarà controllato possesso e veridicità della “carta verde”, ma solo per i clienti che vorranno entrare; in parallelo, dalla stessa porta titolari, dipendenti, fornitori e collaboratori del ristorante non saranno controllati (nè possono esserlo), creando cosi le condizioni per la convivenza promiscua all’interno dello stesso locale di potenziali contagiati e potenziali contagiandi."
Ma vediamo quali risvolti hanno le nuove prescrizioni in materia di Green pass per i datori di lavoro secondo le indicazioni fornite la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro.
Dal 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio per le seguenti attività:
L'obbligo riguarderà coloro che hanno più di 12 anni d’età e coloro che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.
I titolari e i gestori delle attività rientranti nell'elenco di cui all'art. 9-bis del decreto Riaperture, in caso di violazione dell'obbligo di verificare il possesso del Green pass, sono passibili di una sanzione che va da 400 a 1.000 euro. La sanzione è a carico sia dell’esercente che dell’utente.
In caso di recidiva per 3 infrazioni in tre giornate differenti, alla sanzione pecuniaria si potrebbe aggiungere la chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.
Il Green pass può essere richiesto attraverso diversi canali:
Il Green pass viene rilasciato in occasione dell’effettuazione del vaccino o
dopo la guarigione dal Sars-CoV-2 o a fronte di test molecolare o antigenico negativo.
Il certificato per vaccinazione è valido a partire dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose e fino alla data della seconda dose e per ulteriori 9 mesi da questa data.
Il certificato per avvenuta guarigione è valido per 6 mesi dalla data di fine isolamento.
Il certificato per test antigenico o molecolare con esito negativo è valido per 48 ore dal tampone, ovvero dal momento del prelievo del materiale biologico.
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
Il titolare dell’attività deve scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet.
In alternativa al titolare dell'attività, può richiedere il Green pass un suo delegato nominato in maniera formale. La nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali e accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.
L'attività di controllo del Green pass potrebbe inoltre essere affidata al Covid manager, una nuova figura posta al controllo delle norme Covid-19 in ambiente di lavoro. La nomina assegnata dal datore di lavoro a qualsiasi lavoratore deve essere accompagnata da formazione e informazione (anche nel caso in cui sia il datore di lavoro a rivestire il ruolo di COVID manager).
Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021.
Fatta eccezione per il settore sanitario, non sono previsti obblighi di vaccinazione per le altre categorie di lavoratori.
Il datore di lavoro non può neanche disporre l’obbligo di test sierologici/tamponi in azienda (art. 5 dello Statuto dei Lavoratori).
La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro consiglia al riguardo di proporre l'adozione del tampone quale misura di prevenzione al contrasto alla diffusione del virus in azienda durante una riunione alla presenza del Comitato anti-contagio aziendale, del datore di lavoro, del medico competente, dell'RSPP e dell'RLS.
Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del Green pass, ma può venire a conoscenza del giudizio di idoneità del medico competente.
In caso di inidoneità, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
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