Il Green pass è diventato un fondamentale lasciapassare. Senza la certificazione verde COVID-19 infatti non solo non è ammesso l'accesso a specifiche attività economiche e la fruizione di servizi rivolti al pubblico ma, dal prossimo 15 ottobre, non sarà consentito l'ingresso sul luogo di lavoro finalizzato allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Parallelamente alle numerose evoluzioni normative, tese ad allargare sempre più il perimetro di applicazione del Green Pass obbligatorio con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di ogni attività in sicurezza, si è assistito ad una progressiva estensione delle causali che legittimano l'emissione della certificazione e della sua validità temporale.
Analizziamo le novità alla luce della disciplina vigente.
Il Green Pass è una certificazione che attesta la condizione "Covid-free" del soggetto che lo possiede (per le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 vedi infra).
La certificazione, emanata in formato digitale e stampabile, è emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.
La Certificazione verde COVID-19 è attualmente richiesta nei seguenti casi.
aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L'obbligo è esteso:
Dal 15 ottobre 2021, l'obbligo di possedere ed esibire il Green pass è esteso in ambito lavorativo, pubblico e privato:
Le certificazioni verdi COVID-19 attestano:
Tra le fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 rientrano, per effetto della novella contenuta nel decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dal 22 settembre 2021, anche le vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19
Il Ministero della salute, con la circolare del 23 settembre 2021, prot. n. 42957, ha riconosciuto come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale:
Tutti questi vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché per tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.
Un'altra nuova fattispecie che può legittimare l'emissione del Green pass (anche questa introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127) è quella della guarigione da un'infezione da COVID-19 successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale.
La validità temporale della certificazione verde varia in base alla causale che ne legittima l'emissione.
La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità di 12 mesi a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall'eventuale dose unica.
In Italia viene però rilasciata un'autonoma certificazione già dopo la prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Alla completa vaccinazione contro il COVID-19 è equiparata dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 la fattispecie dell'infezione da COVID-19 contratta a seguito della vaccinazione se l'accertamento della positività al virus SARS-CoV-2, effettuato mediante test molecolare, sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo ovvero dopo una vaccinazione completa. In questa ipotesi la durata della validità della certificazione verde COVID-19 è di 12 mesi dall'avvenuta guarigione (si veda anche la circolare del Ministero della salute del 9 settembre 2021, prot. n. 40711).
La certificazione verde COVID-19 è inoltre rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 con validità di 12 mesi dalla somministrazione stessa.
La certificazione verde relativa alla guarigione dal COVID-19 ha una validità di 6 mesi, decorrenti dall’avvenuta guarigione.
Il Green Pass emesso a seguito dell'effettuazione di un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test. La legge 24 settembre 2021, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, prevede invece che per i test molecolari anche su campione salivare la durata della validità sia elevata a 72 ore.
Al riguardo il Ministero della Salute con la circolare del 24 settembre 2021, prot. 43105 ha ribadito comunque che il test molecolare su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo resta il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19.
Nella circolare citata il Ministero, in considerazione del fatto che l’impiego dei test salivari molecolari richiede un numero più elevato di passaggi e quindi tempistiche per il processamento dei campioni più lunghe, ha comunicato che i test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente:
Il Ministero della Salute ribadisce infine che i test antigenici rapidi su saliva non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei.
N.B. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Causale |
Green Pass |
Validità |
Vaccinazione contro il COVID-19 |
||
Prima dose |
SI |
Dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (solo in Italia) |
Completamento del ciclo vaccinale |
SI |
12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall'eventuale dose unica. |
Dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 |
SI |
12 mesi dalla medesima somministrazione |
Infezione e guarigione da COVID-19 a seguito di vaccinazione |
SI |
12 mesi dall'avvenuta guarigione |
Guarigione dal COVID-19 |
||
Guarigione da COVID-19 |
SI |
6 mesi dall’avvenuta guarigione |
Test con risultato negativo |
||
Test molecolare |
SI |
72 ore dall’esecuzione del test |
Test molecolare salivare |
SI |
72 ore dall’esecuzione del test |
Test antigenico rapido |
SI |
48 ore dall’esecuzione del test |
Test antigenico rapido salivare |
NO |
|
La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata dal Ministero della Salute ed è emessa in formato digitale stampabile tramite le seguenti piattaforme digitali:
In alternativa è possibile rivolgersi al Sistema TS, per il tramite del proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista e altri medici delle aziende sanitarie autorizzati.
Per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 occorre utilizzare l'app nazionale VerificaC19 da installare su un dispositivo mobile.
L'applicazione verifica l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L'attività di verifica consta dei seguenti passaggi:
L’App VerificaC19, oltre a mostrare al verificatore/datore di lavoro l’effettiva validità, indica anche nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione.
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica:
Si ricorda da ultimo che la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e consente di viaggiare in tutti Paesi UE e dell’area Schengen.
La Certificazione verde COVID-19 europea attesta una delle seguenti condizioni:
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