Gratuito patrocinio: Redditi nei limiti? No a revoca per falsa dichiarazione

Pubblicato il 19 maggio 2020

In materia di gratuito patrocinio, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) DPR n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al beneficio.

La revoca del patrocinio a spese dello Stato può essere infatti disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 del menzionato DPR.

Così le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 14723 del 12 maggio 2020, pronunciata a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale esistente in materia.

In particolare, era stato chiesto al Massimo Collegio di legittimità se la falsità o l'incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comportasse o meno l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione.

Ancora più nello specifico, si chiedeva se la revoca potesse essere disposta anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non superassero il limite di legge, ovvero, in questa ultima ipotesi, non incidendo la falsità sull'ammissibilità dell'istanza, la revoca potesse invece essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

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