Global minimum tax: decreto in consultazione

Pubblicato il 29 settembre 2023

Entro il 1° ottobre 2023, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia sono invitati ad inviare osservazioni e commenti sul decreto legislativo posto in consultazione recante la normativa nazionale al fine di recepire la disciplina della Global Minimum Tax entro il 31 dicembre 2023.

In relazione alla direttiva europea 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, emessa per introdurre un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali di rilevanti dimensioni, il ministero delle Finanze ha messo in consultazione, l’11 settembre 2023, uno schema di decreto legislativo.

Come detto, la novità della normativa europea ha l’obiettivo di inserire una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l’individuazione di un livello d’imposizione effettivo minimo a livello globale.

Global minimum tax: i Pilastri

Nel luglio 2022, i Ministri del G20 hanno stabilito di dare una forte spinta ai due Pilastri di riforma della tassazione internazionale che sono:

Global minimum tax: imposta integrativa, suppletiva, nazionale

Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro; la finalità è di assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui operano.

Nel decreto legislativo in consultazione vediamo che, appunto per garantire un livello impositivo minimo dei gruppi di imprese multinazionali o nazionali, in base all’accordo OCSE/G20, sin prevede l’introduzione di:

a) un’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;

b) un’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;

c) l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

Per quanto attiene all’imposta minima nazionale, lo schema di decreto legislativo precisa quando trova applicazione.

Dunque, se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva relativa alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia risulta inferiore all’aliquota minima di imposta, è dovuta una imposta minima nazionale pari all’imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entità.

Tale tributo è indipendente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate in Italia da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale.

Come presentare osservazioni e commenti

Il testo si suddivide in nove Capi per un totale di 52 articoli.

Il Mef indica come deve essere composto il contributo da inviare:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy