Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. Per quest’anno, infatti, la percentuale resta ferma al 33%. Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:
Pertanto, per l’anno 2019, ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica un’aliquota del:
La notizia è stata veicolata dall’INPS, con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019. Nel documento di prassi sono state fornite anche le aliquote contributive dei liberi professionisti senza partita Iva, ossia i c.d. “senza cassa”.
Per quanto riguarda i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1, co. 491 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è intervenuto sul disposto normativo introdotto dalla Riforma Fornero (art. 2, co. 57 della L. n. 92/2012) modificando la percentuale dell’aliquota contributiva da applicare. Per quest’anno, quindi, sia per i collaboratori e figure assimilate che per i liberi professionisti senza cassa, l’aliquota rimane ferma al 24%.
Passando ai liberi professionisti “senza cassa”, anche per il 2019 – così come per lo scorso anno – si applica l’aliquota del 25,72%. Tuttavia, nonostante la percentuale dei contributi non sia variata, si modifica invece l’ammontare dei contributi da versare annualmente. Infatti, per quest’anno, l’imponibile minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi è pari a 15.878 euro (lo scorso anno era pari a 15.710).
Di conseguenza, affinché i liberi professionisti “senza cassa” che vedano accreditarsi un anno intero di contributi, sono tenuti a versare 4.083,82 euro.
In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo, essa è diversa in base alle particolari caratteristiche del lavoratore, quindi:
L'obbligo del versamento dei contributi, però, in tal caso è in capo al committente, il quale è tenuto ad eseguire il pagamento entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico per i datori di lavoro privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche;
Si ricorda, inoltre, che tale categoria di lavoratori – a differenza delle altre – conserva la facoltà di applicare in fattura una rivalsa del 4%.
Diverso ancora è il caso degli associati in partecipazione, per i quali l’onere contributivo va ripartito per il 45% a carico dell’associato; per il 55% a carico dell’associante.
L'INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all'onere contributivo.
In particolare, per l’anno 2019:
Pertanto:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".