L’Agenzia delle Entrate scioglie un dubbio circa la fusione per incorporazione di una società consolidante in una Special purpose acquisition company (Spac), non inclusa nel consolidato.
La Spac aveva acquisito la partecipazione in una società target ALFA per poi incorporarla, al fine di ottenere l’immediata quotazione sul mercato dei capitali della società acquisita.
Dato che la società target controllava altre società, con le quali era in essere un consolidato fiscale, la Spac si rivolge all’Agenzia per chiedere conferma che a seguito della fusione, sussistano tutti i requisiti affinché non si interrompa il consolidato fiscale in vigore nell'ambito del gruppo ALFA, con l'effetto che la società incorporante succeda a ALFA nello status di società consolidante, senza soluzione di continuità e già con effetto per il periodo d'imposta 2018.
Esprimendosi esclusivamente in merito alla richiesta di continuazione del consolidato fiscale, nella risposta ad interpello n. 406/2019 l’Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 124 del TUIR disciplina gli effetti che si determinano in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio.
Tale norma consente la prosecuzione del consolidato fiscale nel caso di fusione della società controllante con società non appartenenti al consolidato, ove si possa dimostrare, anche attraverso interpello, la permanenza di tutti i requisiti previsti dal TUIR per l’accesso al regime.
I requisiti richiesti per la prosecuzione del consolidato sono quelli di cui all’articolo 117, comma 1, e 120, comma 2, del TUIR, ossia: la sussistenza del requisito del c.d. "controllo di diritto" detenuto dalla società o ente controllante e la sussistenza di tale requisito del controllo "sin dall’inizio di ogni esercizio".
Questa è la fattispecie nella quale può essere fatto rientrare il caso in oggetto, che vede la fusione della consolidante in una società non appartenente al consolidato.
Infatti, secondo l’Agenzia, la società incorporante, per effetto della descritta operazione di fusione, subentra nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata ALFA, soddisfacendo così le condizioni poste dagli articoli 117 e 120 del TUIR nei confronti delle società controllate.
Pertanto, è possibile concludere che in ipotesi di fusione per incorporazione di una società consolidante in una società non inclusa nel consolidato - in presenza dei requisiti di controllo in capo alla società incorporante sulle società consolidate - la nuova società può proseguire, in qualità di consolidante, il regime della tassazione di gruppo, includendovi, senza soluzione di continuità, le società controllate.
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