Il 1° agosto 2023 il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini ha firmato la circolare n. 23/E con la quale vengono forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Lavoro in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico.
La norma di riferimento è l’articolo 40 del Decreto legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Con la circolare agenziale si analizza il tenore letterale della disposizione, facendo chiarezza su quelli che sono gli aspetti di interesse per ciò che riguarda l’ambito soggettivo, quello oggettivo e le modalità di applicazione.
L’Articolo 40 del Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenuto nel Capo IV dedicato alle “Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale” prevede, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR; tutto ciò in ragione del perdurare delle difficoltà legate all’incremento dei prezzi.
NOTA BENE: E’ stato così innalzato, per il solo periodo d’imposta 2023, il limite di esenzione dei fringe benefit, ossia il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, che in via ordinaria l’articolo 51, comma 3, del Tuir fissa a 258,23 euro.
Il nuovo limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Lo stesso articolo 40, inoltre, ha incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato e dell’energia elettrica, acqua e gas.
In deroga all’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR e limitatamente al solo periodo d’imposta 2023, specifica la circolare n. 23/E/2023, è fissato un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente che include tra i fringe benefit soggetti alla soglia di non imponibilità a 3.000 euro:
NOTA BENE: Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Questa nuova norma produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.
ATTENZIONE: La detassazione opera anche nell’eventualità in cui i fringe benefit siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit.
Per evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle stesse spese, specifica la circolare agenziale che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 riferite a consumi di competenza del 2022 – che hanno già beneficiato della soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022 – non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione prevista dal Decreto Lavoro.
Inoltre, se il valore dei beni ceduti o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.
Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 23/E specifica che l’agevolazione del Decreto lavoro si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico.
Sono definiti fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.
NOTA BENE: La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. In questo caso, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
Alcune precisazioni vengono rese in riferimento all’ipotesi in cui entrambi in genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Si legge nella circolare agenziale che:
Riguardo alle modalità applicative dell’agevolazione di cui all’articolo 40 del Dl Lavoro, la misura agevolativa è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
Di conseguenza, il beneficio non sarà fruibile se manca la dichiarazione del lavoratore dipendente.
ATTENZIONE: Tale dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. E’, comunque, necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Se vengono meno i presupposti per godere del beneficio, i lavoratori dipendenti sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.
Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
Infine, specifica l’Agenzia delle Entrate che i datori di lavoro provvedono all’innalzamento della soglia di esenzione a 3mila euro previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti. Il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
ATTENZIONE: L’agevolazione di cui sopra per l’anno d’imposta 2023, rappresenta una misura, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23.
Pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente con figli a carico possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3mila euro per l’insieme degli altri beni e servizi e per le somme erogate per il rimborso delle utenze domestiche.
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