Il decreto del Commissario straordinario Anpal n. 159 dello scorso 10 giugno definisce, a modifica di quanto precedentemente illustrato con Avviso del 4 novembre 2020, le modalità di gestione delle domande presentate per il Fondo nuove competenze entro il 30 giugno 2021, e ancora sospese.
È un Fondo pubblico, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, a favore delle imprese che intendano adeguare le competenze dei lavoratori destinando parte dell’orario alla formazione.
Le ore di stipendio del personale in formazione sono quindi a carico del Fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.
Per la gestione delle domande presentate entro il 30 giugno 2021 e ancora sospese, il contributo è riconosciuto in unica soluzione, ferma restando la possibilità per le aziende di richiedere fino al 40% di anticipo (in precedenza 70%), previa presentazione di una fidejussione.
Il decreto in oggetto, quindi, modifica le regole in vigore per l'elevato numero di revoche totali o parziali dei contributi inizialmente concessi per la presentazione di minori rendicontazioni rispetto alle anticipazioni erogate, ovvero per la mancata attuazione degli interventi dopo l’approvazione dell’istanza e l’erogazione dell’anticipazione.
Nessuna modifica, invece, è prevista per il rimborso del costo orario che rimane fermo al 100% compresi i contributi.
La polizza fidejussoria può essere bancaria o assicurativa e deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, per un importo pari all’anticipo erogato e per una durata di ventiquattro mesi.
La fidejussione va presentata entro 60 giorni dalla ammissione a contributo, caricando il documento sul sistema informativo; in caso contrario, l’intero importo del contributo è erogato in un’unica soluzione a saldo.
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