Si rammenta che il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), riconosce quale "UNA TANTUM" per ogni lavoratore assunto, la somma di € 600,00 (seicento) da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale ed un bonus formazione pari a € 150,00 (centocinquanta).
Posto ciò, la CNCE, con diverse FAQ ha dato informazioni relative al suddetto Fondo Incentivo Occupazione.
Di seguito le informazioni che emergono.
Innanzitutto le FAQ chiariscono che l’incentivo FIO non si può richiedere anche per gli impiegati ma è riconosciuto agli operai che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche con apprendistato professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione di contratto a tempo determinato.
Hanno diritto alla prestazione le imprese che al momento della richiesta del beneficio ed al momento della compensazione da parte della Cassa edile/Edilcassa competente siano in regola con i versamenti in tutte le Casse edili/Edilcasse in cui abbiano una posizione aperta, comprese le aziende con un piano di rateizzazione in corso.
Qualora i lavoratori risultino iscritti nel medesimo mese in più CE/ED la CE/ED competente sarà quella del luogo in cui avviene l’assunzione.
In caso di trasferimento del lavoratore dopo 3 mesi su altro cantiere di competenza di altra CE, la CE/ED competente rimarrà quella del luogo in cui è avvenuta l’assunzione.
Le domande di accesso all’incentivo devono pervenire alla CE/ED competente entro 30 giorni dalla data di assunzione e/o trasformazione, attraverso l’invio della documentazione tramite PEC.
Ai fini del computo del 30% di cui al punto 8 del Regolamento si considera la media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’impresa nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all’unità superiore in caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
In caso di dimissioni del lavoratore l’incentivo non viene revocato.
L’incentivo è riconosciuto a tutte le imprese che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle trasformazioni di contratti a tempo determinato.
Non è obbligatorio richiedere entrambi gli incentivi. Risulta trainante, però, al fine della richiesta del voucher di €150,00, aver richiesto l’incentivo di € 600,00.
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