Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla proroga fino al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui al quadro temporaneo, è possibile riaprire una nuova finestra per la presentazione delle domande di sostegno da parte delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria.
Ne dà notizia il MiSE con decreto del 30 novembre 2021 (in attesa di pubblicazione in GU).
Le istanze possono essere inoltrate a partire dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022.
Si conferma quanto contenuto nel decreto del 3 settembre 2021.
Il decreto direttoriale del 3 settembre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico, ha illustrato ed approfondito i requisiti e i termini per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria a causa della crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui al precedente decreto 5 luglio 2021.
Le risorse a cui attingere ammontano a 400 milioni di euro.
Le imprese destinatarie potranno accedere finanziamento agevolato della durata massima di 5 anni, il cui importo complessivo non può superare, alternativamente:
Fissato in 30 mln di euro l’importo massimo di finanziamento con riferimento all'impresa proponente; in caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, tale importo massimo si applica con riferimento all'intero gruppo.
Ammesse a partecipare sono le grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, eccetto quelle del settore bancario, finanziario e assicurativo.
Requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda:
Sono escluse quelle che si trovano già in situazione di difficoltà, come definita dall’art. 2, regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019 e quelle sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
Si precisa che le imprese sono considerate in stato di temporanea difficoltà finanziaria quando presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovano in situazione di difficoltà, come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fermo restando quanto detto al precedente periodo.
La domanda di finanziamento deve essere presentata utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia.
L’istanza deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Al termine della procedura online verrà assegnato un protocollo elettronico.
Alla domanda deve essere accompagnato un piano, realistico e credibile, di rilancio dell'impresa o di un suo asset, indicante:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".