Fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE

Pubblicato il 12 febbraio 2016

Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE assicura al personale delle imprese del settore marittimo (comprendenti le imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione) interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali, previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Con la circolare n. 28 dell’11 febbraio 2016, l’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del suddetto Fondo.

Soglia dimensionale

Sottolinea l’Istituto che il Fondo era stato costituito per le imprese con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ma, dall’1 gennaio 2016 è stato esteso anche alle imprese con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti.

Inoltre, dalla stessa data, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vanno computati anche gli apprendisti.

Altre questioni

L’INPS si sofferma su:

Finanziamento delle prestazioni

La circolare 28/2016 evidenzia che i contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo SOLIMARE sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo medesimo (marzo 2014).

Tuttavia, operativamente, l’adeguamento dell’aliquota contributiva è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016.

Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 24 marzo 2014 fino al mese di gennaio 2016, entro il giorno 16 maggio 2016.

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