E’ in fase di conversione in legge il Dl. n. 50/2017 – c.d. “Manovrina” - contenente parecchi interventi di natura fiscale tra cui il visto di conformità e le modalità di compensazione dei crediti fiscali.
Il primo punto riguarda il limite di compensazione dei crediti fiscali, che senza il visto di conformità scende da 15 mila a 5 mila euro annui anche per l’IVA. Il secondo tocca i titolari di partita IVA obbligati all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti.
L’approfondimento del 29 maggio 2017 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza le due modifiche.
Con la variazione che va a ritoccare l’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la soglia di compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute alla fonte, Irap e imposte sostitutive, viene ridotta da 15 mila euro a 5 mila euro senza che sia necessario il visto di conformità. La modifica che riguarda i crediti Iva - articolo 10, comma 1, lettera a), del DL 78/2009 – prevede che anche il limite di compensazione senza visto di conformità scenda da 15 mila a 5 mila euro annui.
In merito a tali cambiamenti, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che esiste una differenziazione tra i due tipi di imposte: se la compensazione riguarda le imposte IVA, è necessario che prima sia presentata la dichiarazione; per le altre imposte, invece, non è necessaria la presentazione anticipata. Il visto può essere apposto in sede di dichiarazione mentre il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.
Ciò implica che dal 1° gennaio 2017 si possono utilizzare i crediti fiscali relativi al periodo di imposta 2016 diversi dall’IVA. Se il credito è superiore a 5 mila euro, è necessario apporre il visto di conformità entro il termine di presentazione della dichiarazione fiscale.
Viene modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del DL 223/2006, disponendo l’obbligo, per i titolari di partita IVA, di utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, senza che abbia influenza l’importo compensato e il saldo del modello F24.
Ciò comporta che non è possibile avvalersi dei servizi home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche e Poste.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la modifica introdotta non riguarda il c.d. bonus Renzi di 80 euro ed i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione del 730.
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