L’Agenzia delle Entrate fornisce, il 17 dicembre 2024, indicazioni sulle questioni riguardanti l'attuazione del decreto sulle Liste d'attesa (Dl 73/2024). Questo decreto promuove le attività straordinarie del personale medico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) attraverso un regime fiscale ridotto al 15% per le prestazioni extra, come stabilito nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per il triennio 2019-2021.
Queste prestazioni straordinarie sono richieste, in circostanze eccezionali e temporanee, per aumentare l'attività regolare, da parte delle organizzazioni o enti ai loro dirigenti, allo scopo di abbattere le liste di attesa o per aggiungere servizi dovuti a mancanza di personale e l'impossibilità immediata di occupare queste posizioni, oltre alle prestazioni supplementari del personale come previsto dalla contrattazione integrativa specifica per il personale sanitario.
Vediamo cosa affermano in materia di imposta sostitutiva le risposte numeri 263, 264 e 265 dell'Agenzia delle Entrate, del 17 dicembre 2024.
La tassa sostitutiva del 15% sulle attività mediche straordinarie, introdotta per abbreviare le liste d'attesa, è applicabile a tutte le attività coperte dalla legislazione originaria, inclusi gli accordi regionali e provinciali nelle aree con autonomia statutaria.
NOTA BENE: Questa imposta non si estende al personale delle strutture che operano tramite convenzione.
Seguendo il principio di cassa, i pagamenti effettuati a partire dall'8 giugno 2024 sono soggetti a questa imposta ridotta, indipendentemente dalla data di svolgimento delle prestazioni.
L'Agenzia delle Entrate ha specificato che il regime fiscale facilitato è applicabile:
a) al turno di guardia notturno, quando incluso tra le attività supplementari;
b) ai servizi regolati da un contratto collettivo provinciale di una provincia autonoma, purché siano compatibili con quelli previsti dai contratti collettivi nazionali menzionati precedentemente;
c) a prescindere dalla provenienza dei finanziamenti utilizzati (vale a dire, sia che le spese siano imputate al bilancio aziendale, sia che provengano da fondi specifici).
Invece, sui compensi relativi ad attività non specificate dalla legge, anche se effettuate per superare obiettivi prestazionali fuori dall'orario lavorativo o per colmare carenze di personale, non si applica nessuna imposta sostitutiva.
Inoltre, il vantaggio fiscale è riservato esclusivamente al personale del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), senza estendersi ai dirigenti o al personale sanitario di strutture convenzionate, i cui contratti sono regolati da differenti accordi collettivi.
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