Il decreto legislativo del 27 dicembre 2023, n. 209, che attua la riforma fiscale (legge n. 111/2023) in materia di fiscalità internazionale, contiene una norma che incentiva a livello fiscale lo svolgimento in Italia di attività economiche precedentemente condotte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente alla UE o allo Spazio economico europeo (SEE).
Si tratta del c.d. reshoring per il quale si prevede la detassazione del 50% del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP per il periodo di imposta in cui si verifica il rimpatrio e per i cinque periodi di imposta successivi.
Assonime, con circolare n. 4 del 23 febbraio 2024 analizza alcuni aspetti della normativa.
All’articolo 6 del decreto legislativo del 27 dicembre 2023, n. 209, sulla fiscalità internazionale, viene introdotta una particolare agevolazione fiscale al fine di incentivare il trasferimento in Italia di attività economiche precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente alla UE o allo Spazio economico europeo (SEE).
La misura è nota come reshoring ed è stata applicata anche in altri Stati pur se limitata a specifici settori. Invece, nell’ordinamento italiano il trasferimento riguarda tutte le attività economiche trasferite in Italia, senza distinguere tra i vari settori.
Dunque, se le attività di un‘impresa o di un’attività professionale esercitata in forma associata vengono trasferite in Italia, i redditi ad esse connesse non concorrono a formare il reddito imponibile per il 50% ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Inoltre:
ATTENZIONE: La misura è subordinata all'autorizzazione prevista per gli aiuti di Stato da parte della Commissione UE.
Lo stesso decreto legislativo n. 209/2023 dispone che l’incentivo applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 e, quindi, dal 2024 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Sul punto, nulla dicendo la norma, è attesa la precisazione riguardante la possibilità di sottoporre a incentivo anche le attività trasferite prima dell’autorizzazione Ue.
La circolare n. 4/2024 di Assonime dedica un ampio spazio ai tipi di attività oggetto di trasferimento da un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente alla UE o allo Spazio economico europeo (SEE).
La situazione più comune riguarda la dislocazione di un’intera azienda o di un ramo di essa. In tal caso, tutti i redditi subiranno la riduzione del 50%.
Ipotesi più particolari possono riguardare il trasferimento di beni immateriali, partecipazioni e simili: in questo caso si chiede una risposta circa la possibilità di valutare se i beni di tali società estere, qualora localizzati in Italia senza il trasferimento della residenza dell’entità, possano rappresentare una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del TUIR.
Dalla lettera della norma, inoltre, pare che sia fuori dal perimetro agevolativo la nuova attività avviata in Italia da investitori esteri. Un chiarimento potrebbe arrivare dall’Agenzia delle Entrate.
Possono rientrare nell’ambito del beneficio le attività economiche trasferite in Italia purchè non siano state esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi precedenti. L’obiettivo è di evitare che vengano trasferite all’estero attività economiche al solo fine di farle rimpatriare per fruire dell’agevolazione.
Il decreto legislativo 209/2023 richiede che siano tenute separate le evidenze contabili per a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile. Sul punto sono necessari specifici approfondimenti.
Si perde l’agevolazione se, nei 5 periodi d’imposta successivi alla scadenza del regime (6 anni compreso l’anno del trasferimento), il beneficiario trasferisce fuori dal territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività economiche dislocate in precedenza in Italia.
Qualora si verifichi la decadenza dall’incentivo (recapture), l'Amministrazione finanziaria provvederà a recuperare le imposte non pagate, con gli interessi ma senza le sanzioni.
Il meccanismo di recapture non avrà luogo se l’attività viene cessata prima della scadenza del periodo agevolativo.
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