Novità in arrivo per i datori di lavoro che intendono fare o hanno fatto ricorso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà. L'INPS, con il messaggio n. 4653 del 28 dicembre 2022, fornisce indicazioni in merito alle modalità di riconoscimento dei periodi fruiti e di allegazione del file contenente la lista dei beneficiari in formato .csv alla domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale.
Con questo messaggio l'Istituto intende proseguire lungo il percorso di standardizzazione delle procedure e delle modalità di gestione delle integrazioni salariali, secondo i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) volti alla realizzazione di una “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” denominata OMNIA IS, e in particolare, di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali.
L'INPS ricorda che il criterio del computo giornaliero delle settimane di sospensione effettivamente fruite valido per la CIGO (circolare n. 58/2009) è applicabile, a prescindere dalla causale invocata, anche all’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà.
Il datore di lavoro che abbia fruito di tutte le settimane autorizzate e che debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale può inviare una dichiarazione del fruito mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
La dichiarazione del fruito è resa tramite un file con cui il datore di lavoro dichiara, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni per l’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda.
L'INPS, in allegato al messaggio n. 4653/2022, fornisce:
Compilata la dichiarazione del fruito, il file dovrà essere esportato in formato .csv , inserito in una cartella con estensione .zip e trasmesso tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
Il file del fruito in formato .csv dovrà essere prodotto solo per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l’invio dei flussi e pertanto per le autorizzazioni a conguaglio e a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite il flusso UNI41, per quest'ultimo transitoriamente, evidenzia l'INPS, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà il recupero automatico dei dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41. Quando tali implementazioni saranno rilasciate, il file del fruito in formato .csv verrà utilizzato, in via ordinaria, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41.
L'INPS invita i datori di lavoro a prestare particolare attenzione alla compilazione del file .csv in quanto i dati inseriti non possono essere modificati.
L'INPS chiarisce che:
L'INPS comunica infine una semplificazione. Alla domanda di assegno di integrazione salariale dovrà essere allegato un nuovo file .csv semplificato (allegato 3), contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica.
La novità è il risultato dell’aggiornamento delle procedure informatiche che ha reso possibile il recupero delle informazioni utili alla verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 12, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015 e riguardante un 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di trattamento salariale richiesto.
Viene però previsto un regime transitorio fino al 28 febbraio 2023 durante il quale i datori di lavoro potranno continuare ad allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015. Dal 1° marzo 2023 quest'ultimo formato non potrà più essere utilizzato.
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