Ferie collettive, come fare domanda di differimento contributivo

Pubblicato il 20 maggio 2024

Entro il 31 maggio 2024 le aziende possono presentare all’Inps la domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive.

Si tratta di un importante appuntamento: vediamo in che consiste e quali sono gli adempimenti a carico dei datori di lavoro interessati, secondo quanto riportato dall'Inps nella circolare n. 90 del 24 aprile 1980.

Ferie collettive: nozione

Per ferie collettive si intende quel periodo di riposo che l'azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell'esercizio, stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni.

Ciò vale anche qualora durante il periodo feriale sia necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o addetto a lavorazioni a ciclo continuo, purché la generalità del rimanente personale non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie.

Differimento adempimenti contributivi

I datori di lavoro che attuano ferie collettive determinanti la chiusura dell'azienda, la sospensione di ogni attività e la conseguente impossibilità di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge, possono dunque chiedere all’Inps il differimento degli adempimenti contributivi (versamento e denuncia) entro un termine più ampio, applicando una maggiorazione pari agli interessi di differimento.

Condizioni

Il differimento è concesso:

Le domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio.

Periodo

In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto, relativo al mese di luglio: in questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso Uniemens dovrà avvenire entro il 30 settembre.

Il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi di differimento, comunicati dall’Inps.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro deve:

Per la domanda va utilizzato unicamente il canale telematico, secondo quanto chiarito dall’Istituto con il messaggio n. 8609/2012.

Tabella riassuntiva

Ecco una tabella riassuntiva sui principali aspetti del differimento contributivo per ferie collettive:

Domanda Risposta
Cos'è il differimento contributivo? Possibilità di posticipare il versamento e la denuncia dei contributi INPS a causa della chiusura aziendale per ferie collettive.
Chi può richiederlo? Datori di lavoro che attuano ferie collettive, determinando la chiusura dell'azienda e l'impossibilità di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge.
Data di presentazione Entro il 31 maggio 2024.
Modalità di presentazione Inoltrare la domanda in via telematica tramite il servizio "Istanze on Line" per le aziende, utilizzando il modello “445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”.
Frequenza della richiesta Una sola volta all'anno.
Periodi di differimento Possono riguardare periodi diversi da quello estivo, esaminati dalla sede INPS competente per territorio.
Termini di versamento contributi Di solito, il termine è il 20 agosto per il mese di luglio. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS entro il 30 settembre.
Maggiorazioni Versamento dei contributi differiti in un'unica soluzione con la maggiorazione degli interessi di differimento comunicati dall'INPS.
Adempimenti del datore di lavoro

Determinare il periodo di ferie collettive e comunicarlo ai dipendenti.

Inoltrare la domanda all'INPS in via telematica.

Procedere nei termini ordinari con il flusso delle operazioni legate alla determinazione ed erogazione degli stipendi.

Versare i contributi e gli interessi di differimento entro il termine autorizzato.

Inoltrare la denuncia contributiva entro il termine autorizzato.

Riferimenti normativi Circolare Inps n. 90/1980; Messaggio Inps n. 8609/2012.
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