Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie, deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
In virtù di quanto sopra, le ferie relative all’anno 2015 dovevano essere godute entro lo scorso 30 giugno.
In caso contrario, scatta l’obbligo di versamento della contribuzione all’INPS entro il prossimo 21 agosto 2017.
Si rammenta che, per la violazione delle disposizioni in materia di ferie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria cha va da 100 a 600 euro.
Tuttavia:
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