Fatture elettroniche, dalle Entrate regole tecniche per emissione e ricezione

Pubblicato il 25 novembre 2022

Con il provvedimento agenziale n. 433608 del 24 novembre sono state definite le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, tramite Sistema di interscambio e quelle per l’invio telematico dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Con il nuovo documento di prassi, poi:

NOTA BENE: Inoltre, vengono previsti, per i contribuenti, nuovi servizi utili a evitare frodi ai loro danni, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, e ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell’elenco B per il calcolo del bollo dovuto.

Fatture elettroniche, definizione e regole

In particolare, il provvedimento n. 433608/2022 firmato dal direttore delle Entrate Ruffini specifica:

  1. la definizione, il contenuto e la predisposizione della fattura elettronica;
  2. in che modo la fattura elettronica è trasmessa allo Sdi (le modalità sono dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento);
  3. che lo SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso;
  4. che la fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente;
  5. che Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario;
  6. la data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI:
  7. le modalità di conservazione delle fatture elettroniche.

Fatturazione elettronica, recepite le indicazioni del Garante privacy

Nelle motivazioni del nuovo documento di prassi si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 (introdotto dall’art. 14 del DL 124/2019), i file XML delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

Il citato articolo 14 del Dl n. 124/2019 aveva richiesto che fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell’adozione di misure in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy.

Con il successivo parere n. 454/2021, quindi, il Garante si era espresso sull’argomento, condizionando la propria approvazione ad alcuni vincoli.

Al fine di recepire quanto specificato dal Garante privacy, il Direttore delle Entrate ha approvato il presente provvedimento in cui viene stabilito che:

NOTA BENE: L’Agenzia, tenendo conto delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria e della necessità di ampliare la gamma dei servizi sulla fatturazione elettronica, ha realizzato nuovi servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi messi a disposizione per il pagamento dell’imposta di bollo.

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