Con la circolare n. 1 del 7 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito ai nuovi adempimenti della trasmissione telematica dei dati delle fatture, che sono stati previsti, in via obbligatoria, dal decreto legge n. 78/2010, come riformulato dall'articolo 4 del Decreto fiscale (193/2016) e, in via facoltativa, previa opzione di durata quinquennale, dal decreto legislativo n. 127/2015. Il documento di prassi illustra anche le corrette modalità di compilazione della comunicazione stessa.
L'Agenzia delle Entrate specifica quali sono i soggetti obbligati all'utilizzo della fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, misure che sono state introdotte proprio con l’obiettivo di ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili gravanti sui contribuenti.
Dal punto di vista soggettivo, sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Iva, con la sola eccezione degli agricoltori marginali operanti nelle zone montane che sono esclusi per legge e dei contribuenti forfetari/minimi, dispensati in via interpretativa.
L'obbligo dell'adempimento sorge in presenza dei presupposti oggettivi Iva, come l'emissione di fatture e la ricezione e registrazione di fatture o bollette doganali. Sono escluse le fatture veicolate dal Sdi.
Sono obbligate alla trasmissione delle fatture anche le Pubbliche amministrazioni e le amministrazioni autonome, ma solo relativamente alle fatture emesse, dal momento che quelle ricevute sono già in formato elettronico e confluiscono nel sistema di Interscambio (SdI). L'obbligo riguarda, invece, l'invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione emesse nei confronti di soggetti diversi dalle PA, che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
Una categoria di esonerati sono i produttori agricoli situati nelle zone montane che si avvalgono del regime speciale.
Viceversa, gli agricoltori marginali in regime di esonero Iva, non operanti in zone montane, dovranno trasmettere soltanto le autofatture emesse dai propri cessionari, in quanto assimilate alle fatture emesse, ma non le fatture ricevute, per le quali non vi è obbligo di registrazione.
Nella circolare n. 1/E/2017 viene, poi, confermato che i contribuenti minimi e quelli che hanno aderito al regime forfettario sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.
Da un punto di vista tecnico, le informazioni da trasmettere all’Agenzia sono contenute in un file in formato xml, denominato “Dati fattura”.
Nella circolare n. 1/E del 2017 viene, in primo luogo, specificato come deve essere compilato tale file, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel tracciato relative alla tipologia e alla natura, ai fini Iva, dell’operazione indicata in fattura.
Per le fatture emesse, il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione. Per queste operazioni, quindi, non deve essere valorizzato il campo “Imposta”, ma il campo “Natura”, con l’inserimento di una specifica codifica, secondo lo schema indicato nella tabella sottostante.
Per le fatture ricevute, il campo “Natura” può essere valorizzato con le stesse codifiche indicate per le fatture emesse, ma con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.
L’indicazione del dato relativo ai campi “detraibile” e “deducibile” è facoltativa.
Dovranno essere trasmessi solo i dati analitici delle:
- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione e dall'importo, comprese quindi anche quelle che sono o possono essere annotate ai sensi dell'art. 24 del Dpr 633/72 nei corrispettivi giornalieri,
- fatture ricevute e bollette doganali d'importazione, registrate ai sensi dell'art. 25 del Dpr 633/72, anche se emesse da contribuenti forfetari o minimi,
- note di variazione relative alle suddette fatture.
L'obbligo vale per le singole fatture, quindi, si dovranno comunicare anche i dati delle fatture, emesse e ricevute, di importo inferiore a 300 euro che siano state registrate mediante documento riepilogativo. Non si dovranno, invece, inviare i dati risultati da documenti fiscali diversi da quelli citati, come: scontrini, ricevute e schede carburante.
Il contribuente o l'intermediario, per la trasmissione delle fatture, possono avvalersi della procedura gratuita disponibile sul sito web delle Entrate previa autenticazione (credenziali rilasciate dall’Agenzia , Cns, identità Spid), oppure utilizzare un software acquistato per predisporre il file Xml definito dalle specifiche tecniche già disponibili.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".