L’Agenzia delle Entrate si esprime sul soggetto legittimato agli adempimenti fiscali connessi alla chiusura della procedura di concordato fallimentare con assuntore.
Nell’interpello n. 34 del 7 febbraio 2020, il curatore fallimentare di una società chiede, infatti, all’Amministrazione finanziaria di conoscere:
Nella risposta n. 34/E/2020, l’Agenzia richiama la normativa di riferimento e ricorda che:
nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni relative al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore;
per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal decreto Iva, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.
Sul punto, l’Agenzia è intervenuta con la circolare n. 26/E/2002, con la quale ha precisato che la chiusura del fallimento integra una fattispecie di cessazione dell’attività anche nella circostanza del ritorno in bonis del fallito. Infatti, il curatore sarà tenuto a presentare la dichiarazione di cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'impresa, e sarà tenuto all'adempimento di tutti gli altri obblighi connessi all'applicazione del tributo, compresa la presentazione della dichiarazione annuale, negli ordinari termini di legge.
Ne discende che tutti gli adempimenti Iva inerenti al periodo compreso fra l'apertura e la chiusura del fallimento sono a carico del curatore, inclusi gli obblighi di dichiarazione.
Alla luce della richiamata normativa, ribadisce l’Agenzia che la chiusura del fallimento per intervenuta definitività del provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con assuntore, non pregiudica la legittimazione del curatore ad eseguire i connessi adempimenti tributari, orientati anche all’acquisizione di eventuali crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni fiscali.
Pertanto: “l'istante, in qualità di curatore fallimentare, è il soggetto legittimato a presentare la dichiarazione Iva finale con richiesta di rimborso del credito Iva da erogare all'assuntore, nonché a notificare alla competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate l'avvenuta cessione del credito all'assuntore".
Inoltre, con riferimento al caso di specie, il primo trasferimento del credito Iva - dal fallimento all'assuntore - si perfeziona in base al concordato fallimentare per assunzione, tramite una successione a titolo particolare, con la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio e la liberazione del debitore originario.
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