A seguito della modifica dell’art. 22, comma 11 , D.Lgs. n. 286/1998, il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche a seguito di dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 40579 del 3 ottobre 2016, ha chiarito che, in pratica, non esistono limiti all’eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione per cui è ammissibile anche il rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.
Inoltre, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
In merito all’accertamento del requisito del reddito minimo, la circolare ministeriale rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/16 in cui è stato evidenziato che, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento, si dovrebbe tener conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata.
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