L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 82, comma 4, Dlgs n. 117/2017 (Codice terzo settore) in caso di acquisito da parte di un'Associazione di promozione sociale (Aps) di immobili con patto di riservato dominio.
Nel dettaglio, si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
Vediamo come l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione con la risposta n. 135 del 18 giugno 2024.
Come anticipato, un'Associazione di promozione sociale (Aps) intende acquistare con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, tre locali commerciali pagando in 10 rate semestrali di pari importo, senza interessi.
Si specifica che:
Quesito: nel caso di acquisto con riserva di proprietà è possibile fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 82, comma 4, Dlgs n. 117/2017 (Codice terzo settore)?
E’ necessario esaminare, per primo, cosa prevede la norma agevolativa citata.
Per gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, i diritti di trasferimento o di godimento su immobili vengono tassati a misura fissa, a patto che:
Se l'ente fornisce dichiarazioni false o non usa i beni come promesso, verranno applicate:
In particolare, è prevista l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli Enti del Terzo settore.
La missione di tale normativa è di agevolare gli Enti del Terzo settore nel momento in cui acquisiscono i beni patrimoniali diretti allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La risposta n. 135/2024 delle Entrate si sofferma a delineare gli aspetti civilistici e fiscali del contratto in questione.
Dal punto di vista civilistico, nell’acquisto di immobili con un accordo di riserva di dominio, come indicato dall'articolo 1523 c.c., la proprietà passa all'acquirente solo dopo il pagamento dell'ultima rata. Tuttavia, i rischi associati al bene vengono assunti dall'acquirente non appena questo ne prende possesso.
Legalmente, questo significa che:
Il trasferimento formale della proprietà si realizza, quindi, con l'ultima transazione finanziaria.
Sotto l’ambito fiscale, invece, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del DPR n. 131/1986, le transazioni che prevedono una vendita con riserva di proprietà non sono considerate condizionate dalla volontà delle parti. Questo implica che:
Questa regola è stata ulteriormente chiarita dalla circolare del 21 febbraio 2014, n. 2/E, che equipara tali vendite ai trasferimenti diretti di proprietà.
Alla luce di quanto affermato, l'Associazione di promozione sociale (Aps) può fruire della tassazione agevolata nella condizione in cui:
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Condizione |
Requisito |
Utilizzo dei beni |
Direttamente per finalità statutarie/sociali entro 5 anni |
Dichiarazione |
Alla stipula, intento di utilizzare i beni per tali finalità |
Penalità per inadempienza |
Tasse ordinarie, sanzione del 30% dell'imposta, interessi di mora |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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