Estromissione immobili, nuova apertura fino al 31 maggio 2023

Pubblicato il 12 gennaio 2023

La legge di bilancio 2023 ha “riproposto” la disposizione agevolativa che contempla la facoltà di estromettere dall’attività d’impresa gli immobili strumentali dell’imprenditore individuale avvalendosi di una favorevole imposizione sostitutiva. La disciplina - che resta “ancorata” al passato (in particolare alla Legge n. 208/2015) - riconosce all’imprenditore la possibilità di escludere dal patrimonio dell’impresa individuale tutti gli immobili strumentali, per natura e per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva nella misura dell'8% sulle plusvalenze che emergono dall'operazione. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla “differenza” tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Il legislatore,anche per la nuova versione dell’estromissione, contempla la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili. Stando alla circolare 26/E/2016, in particolare, l'estromissione è consentita anche nell'ipotesi in cui "non" vi sia differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto da assoggettare ad imposta sostitutiva. L'assenza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa.

L’esercizio dell’opzione ha quale nuovo termine il 31 maggio 2023 ma i relativi effetti retroagiscono alla data del 1° gennaio 2023; inoltre, affinché l’opzione abbia luogo, assume rilevanza il comportamento “concludente”. I soggetti interessati alla norma agevolativa sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva che deve essere effettuato in due rate, rispettivamente, il 30.11.2023 (60% dell'imposta) e il 30.06.2024 (restante 40%). L'opzione è da ritenersi “perfezionata” mediante l'indicazione in dichiarazione dei redditi (quadro RQ del modello Redditi PF) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. L'eventuale mancata compilazione del quadro dichiarativo può essere sanata al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; invece, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'estromissione.

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