Ai fini dell’ammissibilità della diretta impugnazione dell’estratto ruolo, il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire, come delineato dall'articolo 3-bis del Decreto legge n. 146/2021.
Deve sussistere, in particolare, il riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio:
L'esistenza del pregiudizio, in tale contesto, dev’essere valutata al momento della pronuncia.
E' quanto puntualizzato dalla Sezione Tributaria della Corte di cassazione con ordinanza n. 17606 del 26 giugno 2024.
Nel caso specificamente esaminato, la Corte ha evidenziato che è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo avanzata in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di pretese erariali "nell'ipotesi in cui il debitore - che percepisce regolarmente la pensione da anni, ancorché debitore verso l'Erario - si limiti ad allegare una possibile sospensione della corresponsione delle somme".
Va escluso, ossia, alla luce della nuova normativa in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, che l'eventualità della sospensione della pensione possa legittimare la diretta impugnazione dell'estratto medesimo.
Ma veniamo ai termini della decisione.
Nel giudizio all'attenzione della Suprema corte, un contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo da cui aveva scoperto dell'esistenza di un debito esattoriale a suo carico, assumendo di non aver ricevuto rituale notificazione di collegati atti di riscossione.
Lo stesso contribuente, dopo che i giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione, si era rivolto alla Corte di cassazione.
In questa sede, aveva affermato di avere un interesse all'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4 bis del DPR n. 602/1973, avendo un credito nei confronti della Pubblica amministrazione, che sarebbe stato pignorabile dall'Agenzia della Riscossione.
Il ricorrente, ossia, assumeva di avere un interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione del fatto che era titolare di un trattamento pensionistico INPS - di cui godeva da anni - suscettibile di essere aggredito dall'Agenzia.
Nella loro disamina, i giudici di legittimità hanno preso le mosse dalla nuova normativa introdotta dall'art. 3 - bis del Decreto legge n. 146/2021 che ha limitato l'accesso alla tutela immediata.
La norma stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente. Tuttavia, il contribuente può impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento in casi specifici.
Nel dettaglio, il contribuente che ravvisa difetti di notifica potrà impugnare ruolo e cartella di pagamento solo se dimostra che può derivargli un pregiudizio dall’iscrizione a ruolo delle somme, con riferimento a:
La norma è stata introdotta per limitare le impugnazioni non fondate e garantire un'applicazione più efficiente delle procedure di riscossione.
Con la previsione in questione - si legge nella decisione - il Legislatore ha regolato specifici casi di azione diretta, stabilendo quando l'invalida notifica della cartella ingeneri, di per sé, bisogno di tutela giurisdizionale.
I casi previsti da questa nuova disciplina sono tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva.
La Cassazione, in questo contesto, ha richiamato anche le pronunce con cui le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno ritenuto infondati i dubbi di legittimità costituzionale della previsione in esame.
Tutto quanto sopra considerato, nella specie andava escluso che il possibile recupero delle somme da parte dell'Agenzia della riscossione anche sul trattamento pensionistico - sempre nei limiti di legge - potesse rientrare nell'ambito dell'interesse a impugnare.
Difatti, l'interesse a impugnare, requisito necessario che il contribuente deve dimostrare per poter contestare l'estratto di ruolo, deve essere concreto e attuale, legato a un pregiudizio effettivo subito dal contribuente.
Nel caso di specie, l'INPS, nonostante la presenza dell'ingente debito verso la Riscossione, aveva già corrisposto il trattamento pensionistico dal 2016 in poi.
Il ricorrente, inoltre, non prospettava il timore della sospensione del trattamento ma esclusivamente l'aggredibilità di quota della pensione, a causa del debito.
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso del contribuente pensionato, stabilendo che la semplice percezione della pensione non giustifica l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
In conclusione, la Cassazione ha enunciato un principio di diritto chiaro riguardo all'impugnazione dell'estratto di ruolo: il debitore deve dimostrare un interesse concreto a impugnare, come specificato nell'articolo 3-bis del Decreto Legge n. 146/2021.
Tale interesse deve riferirsi a un pregiudizio effettivo, come la partecipazione a procedure di appalto, la riscossione di somme da enti pubblici o la perdita di benefici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Di seguito, il principio di diritto enunciato nella decisione:
"Ai fini dell’ammissibilità della diretta impugnazione dell’estratto ruolo ai sensi dell’articolo 3-bis del Dl 146/2021 il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev’essere valutata al momento della pronuncia".
Sintesi del Caso | Un contribuente pensionato ha impugnato l'estratto di ruolo da cui aveva scoperto un debito esattoriale, sostenendo di non aver ricevuto corretta notificazione degli atti di riscossione. |
Questioni Dibattute | Se la percezione della pensione costituisca un interesse sufficiente per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in assenza di altri pregiudizi concreti come partecipazione a procedure di appalto o riscossione di somme da soggetti pubblici. |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la semplice percezione della pensione non giustifica l'impugnazione dell'estratto di ruolo. L'interesse a impugnare deve essere concreto e legato a un pregiudizio effettivo come specificato nell'articolo 3-bis del Decreto Legge n. 146/2021. |
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