Scade lunedì 1° febbraio 2021 il termine per l’invio telematico dell’esterometro, relativo al quarto trimestre del 2020, cadendo il 31 gennaio di giorno festivo.
L’adempimento è dovuto da tutti i soggetti titolari di partita Iva residenti nel territorio dello Stato italiano, che devono comunicare i dati relativi alle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (UE ed extra UE).
L’obbligo in capo ai soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti in Italia, è definito dall’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs n. 127/2015, che dispone di trasmettere all’Agenzia delle Entrate con cadenza periodica, per le operazioni dal 1° gennaio 2019 in avanti, i dati delle operazioni attive effettuate nei confronti dei clienti non stabiliti nel territorio nazionale (comprendendo sia quelli Ue che extra-Ue) nonché di quelle passive ricevute da fornitori non stabiliti in Italia.
Nella comunicazione all’Agenzia sono riepilogate esclusivamente le operazioni di acquisto o vendita di beni e servizi che non transitano dal sistema di interscambio (SDI) effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti.
Dunque tutte quelle operazioni relative ad acquisti effettuati nei confronti di soggetti esteri, dal momento che non tutti i Paesi adottano la fattura elettronica: da qui deriva il nome “ESTEROMETRO”.
La comunicazione non è obbligatoria, invece, per quelle operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale (emessa una bolletta doganale) o per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.
Restano escluse dalla comunicazione anche le autofatture per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE.
La Legge di bilacio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, comma 1103) ha previsto una semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva, con l’utilizzo di un unico canale di trasmissione, che è quello della fattura elettronica.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, non sarà più necessario presentare il cd. “esterometro” in quanto i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato della fattura elettronica.
Si dovranno rispettare perciò le tempistiche di invio previste:
Fino a quella data, la comunicazione dei dati relativi ai quattro trimestri dell’anno dovrà essere inviata entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019).
Di conseguenza, la comunicazione del 4°trimestre 2020, ottobre, novembre e dicembre, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2021, termine slittato al 1° febbraio.
Le modalità con cui effettuare la trasmissione dei dati sono state delineate dall’Agenzia delle Entrate nella "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro", che ha come scopo quello di agevolare l’adozione del nuovo tracciato da parte dei soggetti obbligati all’e-fattura.
Nel vademecum viene illustrato il corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”, introdotti nel nuovo tracciato Xml delle e-fatture, facoltativo dal 1° ottobre 2020 e obbligatorio a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
Le modifiche introdotte nel nuovo tracciato XML, hanno l’obiettivo di indicare in maniera univoca e puntuale le varie tipologie di operazioni Iva nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e dell'esterometro per le operazioni dal primo gennaio 2022.
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