Esperti in composizione negoziata. Giustizia: linee di indirizzo a Ordini professionali

Pubblicato il 05 gennaio 2022

Il ministero della Giustizia ha inviato agli Ordini professionali delle linee di indirizzo per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa.

La formazione degli elenchi regionali dei predetti esperti - si rammenta - è stata affidata agli Ordini professionali, chiamati a svolgere l'attività di raccolta e verifica delle domande dei propri iscritti e a trasmettere alla competente Camera di commercio regionale i nominativi selezionati.

Indicazioni agli Ordini per la formazione degli elenchi regionali

Con nota circolare n. 14851 del 29 dicembre 2021, in particolare, il dicastero di Via Arenula ha fornito indicazioni in ordine al requisito delle "precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa" previsto per gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili e agli ordini degli avvocati.

Difatti - si legge nella nota - l'efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l'aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia, "sono strettamente collegate alla preparazione aziendale dell'esperto indipendente".

Il professionista deve, da un lato, saper analizzare rapidamente la situazione dell'impresa per evitare l'avvio di trattative in assenza di prospettive concrete di risanamento, dall'altro, possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi d'impresa.

Incarichi rilevanti per l'esperienza in ristrutturazione aziendale e crisi d'impresa

Il min Giustizia, in tale contesto, ha individuato quali siano gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa.

Secondo il dicastero, l'espressione utilizzata dal legislatore - che richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire un'idonea preparazione dell'esperto - porterebbe a ritenere che i detti incarichi e prestazioni rilevanti possano essere individuati nel numero minimo di due.

Nel dettaglio, gli incarichi e le prestazioni individuati sono i seguenti:

Nella valutazione della domanda di iscrizione - prosegue la nota - occorre verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo.

Il ministero della Giustizia, ciò posto, ha invitato i Consigli nazionali interessati a dare immediata comunicazione della circolare agli Ordini professionali territoriali per la valutazione delle domande dei propri iscritti e della documentazione alle stesse allegata, secondo le presenti linee di indirizzo.

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