Esonero da ispezioni in azienda tra principi generali e lista di conformità INL

Pubblicato il 02 agosto 2024

Dal 2 agosto 2024 è in vigore il decreto recante norme per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103).

Tra le altre rilevanti novità, il decreto istituisce il nuovo “sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso” con l'emissione di un report certificativo il cui possesso alleggerisce le imprese dal rischio di plurimi controlli ordinari (articolo 3).

Ma non solo.

Lo stesso decreto semplificazione, all’articolo 5, comma 6, detta una regola a valenza generale che esonera l’impresa, risultata virtuosa a seguito di controllo, da ispezioni nei successivi 10 mesi, fatte salve specifiche eccezioni.

Una comfort zone che mira, in buona sostanza, a premiare le imprese in regola, liberandole da appesantimenti burocratici conseguenti a verifiche e accertamenti amministrativi eccessivi e non coordinati.

Le disposizioni in oggetto sembrano però sovrapporsi alle previsioni del decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, articolo 9, commi 7, 8 e 9) che istituiscono la cd. Lista di conformità INL, che solleva le imprese, per un periodo di 12 mesi dal rischio di ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti.

Al riguardo è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la nota n. 1357 del 31 luglio 2024.

Prima di approfondire il contenuto dei chiarimenti, è bene fare un passo indietro e ricordare cosa prevedono il decreto PNRR e il nuovo decreto Semplificazione in materia di accertamenti ispettivi.

Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro

La Lista di conformità INL, istituita dal decreto PNRR, si basa su un meccanismo di premialità a beneficio dei datori di lavoro per i quali, a seguito di controllo, non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare, il citato decreto prevede che nel caso in cui non emergano violazioni o irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilasci un attestato e iscriva il datore di lavoro, previo suo assenso e nel rispetto delle disposizioni sulla privacy (regolamento (UE) 2016/679), in un apposito elenco informatico denominato “Lista di conformità INL”.

La lista è consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale dell’Ispettorato.

I datori di lavoro a cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti.

La certificazione di conformità non ha però carattere assoluto, in quanto:

1) riguarda solo le violazioni accertate dall'INL e unicamente le materie già oggetto di accertamento;

2) non si applica alle verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di eventuali richieste specifiche di intervento (ad esempio, quelle presentate da un lavoratore direttamente o per mezzo di una organizzazione sindacale), nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Infine, l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a cancellare il datore di lavoro dalla Lista di conformità INL in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza.

Nuovi principi generali per le ispezioni in azienda

Con l’obiettivo di semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, l’articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 detta alcune regole generali da osservare per la programmazione e l’esecuzione delle verifiche ispettive da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevedono due nuovi meccanismi di premialità per le aziende virtuose:

Report di basso rischio

Il primo meccanismo di premialità (articolo 5, comma 4) è destinato alle imprese in possesso del cd. Report di basso rischio rilasciato, su base volontaria, da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati, con riferimento a specifici ambiti omogenei (protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori).

Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno.

Sono fatti salvi i casi in cui si rende necessaria l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio.

Conformità agli obblighi e agli adempimenti in sede di primo accertamento

Del secondo meccanismo di premialità (articolo 5, comma 6) beneficiano invece le imprese virtuose che, dopo un accesso ispettivo, risultino in regola ed immuni da qualsiasi violazione legale e contrattuale.

Se gli ispettori, all'esito del controllo, accertano la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dagli stessi controlli nei successivi 10 mesi.

Come evidenziato per la certificazione di conformità INL, anche in questo caso la sospensione delle verifiche ispettive non presenta carattere assoluto, incontrando i seguenti limiti:

1) può riguardare unicamente “gli stessi controlli” (al riguardo, si ritengono opportuni specifici chiarimenti);

2) non si applica nei casi in cui si rendesse necessaria l'immediata effettuazione dei controlli per richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio.

A differenza della certificazione di conformità INL,  la disposizione del decreto Semplificazioni ha valenza generale, potendo la sospensione riguardare gli accertamenti ispettivi anche di PA diverse dall'INL.

Il periodo di esonero dai controlli di 10 mesi è menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.

Lista di conformità INL e conformità a obblighi e adempimenti

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la nota n.1357 del 31 luglio 2024, emanata su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 7336 del 30 luglio 2024), ha evidenziato come le disposizioni di cui al comma 6 vanno in parte a sovrapporsi con la Lista di conformità INL del decreto PNRR.

Mutuando quanto chiarito nella relazione illustrativa al decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103, l’INL fa presente che il beneficio di cui al comma 6 (esonero dagli stessi controlli nei successivi 10 mesi dall’ultimo controllo) non è cumulabile con il diverso beneficio previsto dal decreto PNRR, articolo 29, commi 7, 8 e 9, in tema di Lista di conformità INL.  

Spiega l’Ispettorato che la disciplina introdotta in materia di Lista di conformità INL, che prevede il rilascio di un attestato ed un esonero dai controlli per un periodo di 12 mesi nelle materie oggetto di accertamenti, è da considerarsi norma speciale.

È tuttavia necessario, aggiunge l’INL, che tali informazioni confluiscano nel fascicolo informatico d’impresa al fine di consentire anche alle altre amministrazioni di poter programmare i controlli di competenza nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e tenendo conto del fatto che l’iscrizione nella c.d. lista di conformità INL avviene solo “previo assenso” del soggetto interessato.

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