Facendo seguito ai messaggi n. 3974 del 15 novembre 2021, e n.4184 del 26 novembre 2021, l’INPS definisce le modalità per le richieste di rimborso o di compensazione per l’esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, legge n. 178/2020.
Dopo aver reso disponibili gli importi concessi e visualizzabili sul Cassetto previdenziale già dallo scorso 29 novembre 2021, coloro che hanno proceduto, comunque, al versamento dei contributi oggetto di esonero, potranno presentare istanza di compensazione o di rimborso alla sede territoriale INPS competente secondo le modalità definite nel messaggio INPS 23 dicembre 2021, n. 4620.
Il rimborso della contribuzione versata può essere effettuato solo successivamente al completamento di tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma e dal decreto ministeriale 17 maggio 2021.
In particolare, dovrà essere confermato che il richiedente:
Premesso che l’Istituto previdenziale sottolinea che non si conosceranno i tempi delle verifiche, in ragione della messa a disposizione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti obbligati al versamento sui contributi minimali, potranno richiedere il rimborso delle somme spettanti per il tramite del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, al percorso Domande telematizzate > Domande di Rimborso.
I liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza dedicate potranno, invece, presentare istanza di rimborso solo successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
I lavoratori autonomi in agricoltura potranno accedere dal Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura e presentare la domanda attraverso la sezione Rimborsi di Domande telematizzate.
Per i lavoratori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, nonché per gli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti alla concessione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti di capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Eventuali residui di eccedenze potranno essere, comunque, compensate per la contribuzione futura.
Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti potranno trasmettere le domande dalla sezione Comunicazioni Bidirezionali, inserendo nell’oggetto “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione".
I contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura potranno presentare la richiesta di compensazione tramite il Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura, al percorso Domande telematizzate > Comp. Contributiva.
I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, potranno presentare le istanze di compensazione solo successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
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