Nell’ambito delle procedure di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni cosiddette “recuperatorie” devono proporsi davanti al giudice tributario e nei termini di rito previsti.
Questo, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale è stato dichiarato illegittimo l’articolo 57 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui esclude l’ammissibilità dell’opposizione regolata dall’articolo 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella e dell’avviso di pagamento.
Così la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo della decisione n. 11900 del 7 maggio 2019.
Le opposizioni “recuperatorie”, si rammenta, sono quelle con le quali l’opponente intende contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente riscossore di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione.
Opposizioni, queste, che secondo la Corte vanno proposte ai sensi degli articoli 2 e 19 del Decreto legislativo n. 546/1992, ovvero, come detto, innanzi al giudice tributario e nel termine di rito ivi previsto.
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