Il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, co. 3, del Dpr. n. 600/1973, la detrazione d'imposta del 30% prevista per le erogazioni liberali dall'art. 66 del “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020).
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 138 del 3 marzo 2021.
L'art. 66 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.
In particolare, il co. 1 del citato articolo stabilisce che:
In particolare, le erogazioni liberali dei dipendenti, parametrate a una o più ore della retribuzione, sono effettuate autorizzando il datore di lavoro a operare le relative trattenute sullo stipendio per il tramite del portale dell'Ateneo al quale bisogna accreditarsi con matricola e password personali.
Il datore di lavoro, dal suo canto, evidenzia nel cedolino del dipendente relativo al mese in cui la trattenuta è effettuata che l'erogazione liberale è stata destinata al progetto indicato dal dipendente.
Il datore di lavoro sostituto di imposta ha la possibilità di riconoscere direttamente, in sede di conguaglio, le detrazioni eventualmente spettanti al dipendente a fronte di oneri da quest'ultimo sostenuti per il tramite del datore di lavoro stesso e, cioè, mediante una trattenuta sugli emolumenti erogati in relazione alla prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, una volta che i propri dipendenti hanno manifestato la volontà di donare secondo le modalità descritte in precedenza, opera la trattenuta direttamente sullo stipendio del lavoratore e, nell'ambito degli ordinari poteri connessi all'erogazione degli emolumenti dovuti per la prestazione lavorativa, si propone di riconoscere la detrazione spettante sulle predette liberalità in sede di conguaglio, semplificando gli adempimenti a carico dei dipendenti.
L’Agenzia delle entrate conclude, quindi, data la particolare finalità di semplificazione degli adempimenti, che l'istante, nella sua qualità di datore di lavoro-sostituto d'imposta, può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30%, prevista dall'art. 66 del “Decreto Cura Italia”, sull'importo trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.
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