La Camera dei deputati, con 243 voti favorevoli, 59 astenuti e nessun voto contrario, ha dato il 12 aprile 2023 l’ok definitivo alla legge sull’equo compenso.
La norma definisce “equo” il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti da specifici decreti ministeriali.
Per quasi tutte le professioni ordinistiche, i valori sono stabiliti dal D.M. n. 140/2012 (da aggiornare per tutte le professioni tranne che per gli avvocati) e utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle.
Per le professioni non ordinistiche, invece, i parametri saranno stabiliti da un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, da pubblicare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, pur essendo possibile per le imprese adottare modelli standard concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, che si presumono equi fino a prova contraria.
La legge sull’equo compenso si applica alle prestazioni d’opera intellettuale regolate da convenzioni, svolte anche in forma associata o societaria, verso circa cinquantunomila aziende private (banche, assicurazioni, imprese con oltre cinquanta dipendenti o ricavi superiori a dieci milioni) e circa ventisettemila strutture della PA (escluse le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione); la nuova disciplina, inoltre, non si applica alle convenzioni in corso sottoscritte prima dell'entrata in vigore del provvedimento.
Diventano ora nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, nonché i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Nulla anche la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.
NOTA BENE: La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto.
L’azione per l’applicazione dell’equo compenso può essere avviata dal professionista o dai consigli degli Ordini o dei collegi (che possono proporre anche un’azione di classe).
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