Il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 24 del 23 giugno 2023 - diffuso sul proprio sito internet il 23 agosto scorso - ha risposto ad alcuni quesiti ad esso sottoposti da diversi COA per quanto concerne l'ambito di applicazione della nuova Legge n. 49/2023 sull'equo compenso per i professionisti.
Al CNF, in particolare, erano stati chiesti chiarimenti circa l’interpretazione dell’articolo 7 della medesima legge, introduttivo di un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa.
Tale disposizione prevede che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate.
E ciò:
Nella risposta del Consiglio Nazionale Forense, viene fatto preliminare riferimento alla previsione di carattere generale recata dall’art. 2 della medesima Legge n. 49, previsione che disciplina il relativo ambito di applicazione, facendo riferimento non a tutti i contratti d’opera professionale, ma solo quelli stipulati con i clienti forti (banche, imprese assicurative, grandi imprese etc).
Lo stesso ambito di applicazione riguarda, pertanto, anche l'art. 7 richiamato ed è quindi nei confronti di tali clienti forti che il parere del COA costituisce titolo esecutivo.
Per quanto riguarda, a seguire, l'obbligo motivazionale, il CNF precisa che esso è coessenziale alla funzione di garanzia connessa alle norme in materia di procedimento amministrativo, di tal ché il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è tenuto ad adempiere a tale onere motivazionale nella redazione del proprio parere.
Con riferimento, poi, al titolo esecutivo stragiudiziale in parola, viene altresì precisato che lo stesso, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente, può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti.
Il creditore, a questo punto, potrà procedere alle conseguenti azioni esecutive, notificando il titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie.
Di seguito, rispetto al regime temporale di applicazione delle nuove previsioni, il CNF osserva che, ai sensi dell’articolo 11 della legge, le relative disposizioni non si applicano “alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge”.
Anche la norma di cui all’articolo 7, pertanto, potrà applicarsi solo alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.
Per finire un'importante precisazione: le disposizioni in materia di equo compenso si applicano anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti.
La pattuizione preventiva - si legge nel parere - non è a rigore necessaria ai fini dell’applicabilità della legge.
Da segnalare, infine, un precedente parere - il n. 18 del 31 maggio 2023 - con cui il CNF aveva espressamente definito la procedura introdotta dall'art. 7 citato come un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale, alternativo all'ingiunzione di pagamento e ai procedimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011.
La misura, del resto, era stata illustrata anche nella scheda elaborata dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense, contenente alcune prime osservazioni sul recente testo normativo.
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