E’ iniziata lo scorso 8 luglio la discussione in Aula alla Camera dei deputati della proposta di legge C. 3179 Meloni, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
La proposta di legge, abbinata con le proposte di legge C. 301, C. 1979, C. 2192, C. 2741, C. 3058, è stata adottata come testo base dalla Commissione Giustizia in data 29 giugno 2021.
L’esame in sede referente si è concluso il 7 luglio con l’approvazione di un testo emendato che ora attende di essere approvato dalla Camera.
Il testo licenziato dalla Commissione consta di 12 articoli.
L'articolo 1 dispone che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente:
L'articolo 2, con un ambito applicativo più ampio rispetto alla normativa vigente, stabilisce che le norme sull’equo compenso si applicano ai rapporti professionali che:
Le norme sull'equo compenso, inoltre, si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese e alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e degli agenti della riscossione.
L'articolo 3, nucleo centrale del provvedimento, individua le clausole contrattuali nulle.
Si tratta delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera ossia le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti fissati con decreto.
Sono, inoltre, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano allo stesso l'anticipazione di spese e che, comunque, attribuiscano al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
Sono nulle le clausole e le pattuizioni che consistano:
Esclusa invece la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.
La nullità delle singole clausole contrattuali non determina la nullità del contratto, opera solo a vantaggio del professionista e può essere rilevata anche d'ufficio.
L'azione per far valere la nullità della pattuizione può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo dove è residente o domiciliato.
Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.
Il giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, lo ridetermina condannando il committente al pagamento del compenso dovuto e all’eventuale pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
La prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento, non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.
I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Viene attribuito poi ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.
E’ consentito alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali.
I compensi qui individuati sono equi fino a prova contraria.
Il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011) può acquistare efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.
La tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti è consentita attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali.
Viene infine istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso che presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.
Vengono infine abrogati:
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