Entrate–Dogane Operazioni bunkeraggio non vincolate al regime doganale di esportazione

Pubblicato il 15 giugno 2017

L'Agenzia delle Entrate insieme a quella delle Dogane hanno emanato un documento di prassi congiunto (risoluzione n. 69/E - risoluzione 1/D), in data 13 giugno 2017, con il fine di chiarire alcuni aspetti doganali e fiscali in tema di operazioni di bunkeraggio di prodotti petroliferi destinati alle navi.

In particolare, i nuovi chiarimenti vanno ad integrare quanto già specificato in precedenza riguardo alle formalità doganali da espletare e l’ambito di applicazione del regime Iva di non imponibilità. Argomenti questi che hanno sollecitato molteplici richieste di chiarimento da parte degli operatori.

Formalità doganali da espletare

Con risposta al primo quesito, si è precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dal 1° maggio 2016, le merci fornite come approvvigionamenti, esenti da Iva o da accise, di navi e aeromobili indipendentemente dalla loro destinazione non devono essere vincolate al regime doganale di esportazione. Tuttavia, per fornire all'operatore economico prova dell'avvenuto imbarco, devono essere espletate le formalità concernenti la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Trattamento applicabile ai fini Iva alle operazioni di bunkeraggio

Con il termine bunkeraggio si intendono le operazioni di rifornimento di carburante a bordo delle navi mediante intermediari.

Riguardo al regime Iva da applicare alle suddette operazioni, che è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, la risoluzione congiunta – integrando quanto già sostenuto con la risoluzione 1/E del 2017 - precisa che il regime di non imponibilità (esente, nella terminologia del legislatore Ue) di cui all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 è applicabile anche nell’ipotesi particolare in cui la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell’armatore avvenga mediante l’intervento di due trader.

Ciò, a condizione che il trasferimento della proprietà del carburante fra trader sia contestuale e concomitante al caricamento dello stesso direttamente a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che la cessione fra trader non preveda, in alcun momento, la disponibilità materiale del carburante da parte di questi ultimi.

Dunque, si precisa nel documento congiunto che a seguito dell’abolizione del regime doganale dell’esportazione per i bunkeraggi, prevista dal nuovo Codice doganale Ue, la disciplina dell’articolo 8 del Dpr Iva viene considerata superata in favore del regime di non imponibilità previsto all’articolo 8 bis.

Pertanto, la cessione di forniture per la navigazione può avvenire in esenzione solo facendo riferimento all’articolo 8 bis del Dpr 633/72.

Infine, in base sempre all’articolo 8 bis, in applicazione prospettica e sulla base del principio di effettività, possono essere importate in esenzione dall’imposta anche le imbarcazioni commerciali adibite alla navigazione in alto mare.

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