Enti locali, il funzionamento di stralcio delle cartelle e rottamazione

Pubblicato il 11 gennaio 2023

C’è tempo solo fino al 31 gennaio per decidere, da parte dei Comuni, se applicare o meno lo stralcio parziale delle cartelle di pagamento fino a 1.000 euro. Lo rammenta l’Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) - Fondazione Anci con la nota di approfondimento del 7 gennaio 2023.

Oltre alla definizione delle controversie tributarie, il documento tratta anche dello stralcio dei carichi fino a mille euro per i crediti delle amministrazioni centrali, dello stralcio parziale dei medesimi carichi per i crediti degli enti territoriali, con facoltà di diniego, della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione fino a giugno 2022.

Stralcio cartelle fino a 1.000 euro: limiti

Il comma 222 della L. n. 197/2022 ha disposto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, alla data del 1° gennaio 2023, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale stralcio opera per i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e solo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, con esclusione, quindi, degli enti territoriali.

Stralcio parziale delle cartelle fino a mille euro: compresi i comuni

Invece, il comma 227 contiene la possibilità di stralcio parziale per i crediti vantati da enti diversi da amministrazioni statali o enti previdenziali; in questo caso, pertanto, la cancellazione riguarda anche i Comuni.

Però in questo caso, per i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali, l’annullamento automatico ha valore limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni e agli interessi di mora. Sono, invece, dovute le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi gli interessi semestrali e gli interessi di mora. Di contro, l’annullamento automatico non ha effetto per sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.

NOTA BENE: La legge 197/2022 prevede che i Comuni possono scegliere di non applicare lo stralcio suddetto purché adottino regolare delibera entro il 31 gennaio 2023 a cui deve seguire, nella stessa data, comunicazione all’AdER.

In assenza della delibera troverà applicazione lo stralcio.

Tuttavia, in presenza di delibera approvata, il contribuente potrà avvalersi, con diverse condizioni, della rottamazione prevista dal comma 231.

Rottamazione

Oltre agli stralci trattati, la manovra 2023 ha introdotto una nuova rottamazione riguardante i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Chi aderisce può vedere cancellati i singoli carichi:

Considerazioni dell’Ifel

In merito alla rottamazione, l’Ifel osserva come questa sia imposta ai Comuni, ossia il comune non può operare in autonomia rispetto alle proprie entrate.

Dunque, tale strumento, come è stato presentato, origina delle diversità di trattamento sia tra i Comuni – in quanto se è stata utilizzata l’ingiunzione di pagamento o non sono stati affidati ad AdER gli accertamenti esecutivi, si è fuori dalla rottamazione - sia tra contribuenti - perché lo stesso debito avrà conseguenze diverse a seconda dello strumento di riscossione scelto dal Comune.

Pertanto, la normativa dovrebbe essere modificata per consentire ai Comuni di scegliere, come per lo stralcio, se adire o meno alla rottamazione.
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