Per gli eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 al 26 luglio 2024, domande di CISOA da presentare entro il 10 agosto 2024.
È quanto comunica l’INPS con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024, che illustra le novità in materia di:
contenute nel decreto Agricoltura (legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).
Nella stessa giornata del 26 luglio, l’Istituto previdenziale ha emanato le istruzioni generali per la presentazione e gestione delle domande di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Il decreto Agricoltura (comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024), relativamente agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), estende la possibilità di fare ricorso alla CISOA per intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito (cd. CISOA per eventi atmosferici a riduzione).
La possibilità è concessa per un periodo temporale limitato, vale a dire per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agricoltura) e il 31 dicembre 2024 ed esclusivamente per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI).
Per le giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione, le posizioni assicurative degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) presenteranno una copertura contributiva ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA a riduzione (pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito).
I trattamenti concessi a titolo di CISOA a riduzione nel periodo tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024 non rilevano (sono neutri) ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno.
Inoltre, i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
I datori di lavoro o i loro delegati possono chiedere la CISOA a riduzione del decreto Agricoltura (per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024), indicando come causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” e seguendo le ordinarie modalità di presentazione.
Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici”, la domanda va presentata secondo le usuali modalità.
Per eventi di sospensione o di riduzione verificatisi dal 14 luglio 2024 al 26 luglio 2024 le domande possono essere inviate entro il 10 agosto 2024 (15 giorni successivi alla data di pubblicazione del messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024).
Per gli eventi di sospensione o di riduzione verificatisi dal 27 luglio 2024 le domande devono invece essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento.
Le domande riferite a riduzioni dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito sono autorizzate direttamente dall’INPS e i trattamenti di CISOA corrisposti ai lavoratori con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Per le prestazioni di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la prestazione parzialmente lavorata con il flusso UniEmens/Posagri valorizzando il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi:
Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” si confermano le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri.
Il decreto Agricoltura estende inoltre l’applicabilità della neutralizzazione dei periodi richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni (articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015) e rientranti nella disciplina della CIGO, di regola esclusi da tale beneficio.
Più nel dettaglio, tali datori di lavoro possono accedere alla CIGO anche per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), senza che tali periodi vengano conteggiati ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti, pari a 52 settimane nel biennio mobile (articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024).
Per le domande di integrazione salariale ordinaria ai sensi del decreto Agricoltura non è dovuto il versamento del contributo addizionale.
Le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le domande vanno presentate con le consuete modalità.
Ai datori di lavoro, è comunicato, dall’INPS nel servizio “Comunicazione bidirezionale”, il rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale e il codice di conguaglio da utilizzare nei flussi UniEmens.
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L147”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.2 - bis - DL 63/24”.
Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038”.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
La compilazione dei flussi UNICIG segue le consuete modalità previste.
Il decreto Agricoltura (articolo 2-bis, comma 5 del decreto-legge n. 63/2024) ha previsto, per l’anno 2024, la concessione del trattamento di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa situate nella Regione Basilicata.
L’INPS, con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024, spiega che si tratta del territorio dei Sistemi locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, il cui perimetro d’area è stato successivamente ampliato con l'integrazione di ulteriori Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture.
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