Facendo seguito alla circolare dell’11 gennaio 2018 del Dipartimento per gli Affari di giustizia, sulla formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti – con informativa n. 8/2018 – fornisce ulteriori indicazioni in relazione agli Elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nell’ambito del processo di esecuzione.
Considerando che la circolare ministeriale “condivide” le stesse conclusioni del Consiglio nazionale, già espresse nella precedente Informativa n. 57/2017, gli ulteriori chiarimenti si sono resi necessari vista l’esigenza di procedere tempestivamente alla predisposizione dei suddetti Elenchi. Si indicano, infatti, ora, quali sono le modalità di raccolta delle schede e delle domande pervenute dai commercialisti.
Il Cndcec ricorda che, come anticipato nel precedente documento n. 57/2017, l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. è stato modificato dal DL 59/2016, convertito dalla legge n. 119/2016, soprattutto nella parte relativa ai criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti delegati per l’iscrizione nell’apposito Elenco, oltre che sulle modalità di tenuta dello stesso. Inoltre, l’individuazione di uno specifico percorso formativo e di aggiornamento è stato demandato ad un decreto ministeriale.
Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale – si legge nell’informativa n. 8/2018 – le disposizioni relative ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento per i professionisti da iscrivere nell’Elenco non possono essere applicate.
Pertanto, sono pienamente vigenti le disposizioni di cui agli articoli 591-bis e 534 bis del c.p.c. (con riferimento, rispettivamente, ai beni immobili e ai beni mobili registrati), che rinviano, per il compimento delle operazioni di vendita, ai Notai, Avvocati e Commercialisti, iscritti nei relativi elenchi (di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.).
Ne consegue che, anche se manca il decreto, è proprio ai suddetti professionisti che il giudice dell’esecuzione è tenuto a delegare le operazioni di vendita.
Secondo il Cndcec, tale soluzione interpretativa segue l’esigenza di non interrompere l’attività dei Tribunali e consentire loro di continuare a scegliere come ausiliari professionisti competenti e con adeguata esperienza, così da assicurare l’efficienza e il buon funzionamento degli uffici.
Conclude l’informativa n. 8/2018 che, in assenza di disposizioni di maggior dettaglio dell’emanando decreto ministeriale, è possibile procedere al rinnovo degli Elenchi seguendo le previgenti modalità.
In tal modo, il legislatore consente che le operazioni di vendita, nelle more della fissazione dei nuovi criteri, possano continuare ad essere delegate ai professionisti in possesso dei requisiti così come stabiliti dalla normativa ancora ad oggi applicabile, allo scopo di consentire che le vendite “forzate” vengano gestite “senza soluzione di continuità e con la dovuta (ex lege) regolarità”.
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